Cassazione Civile, Ordinanza n. 34715/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di un militare di leva, avvenuto in un incidente stradale durante il trasporto su un mezzo della marina militare insieme ad altri commilitoni, mentre si recavano a una gara sportiva promossa nell'ambito di un'iniziativa istituzionale. In primo grado era stato riconosciuto al militare lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere e alla sorella, quale erede, i relativi benefici assistenziali; la Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione del Ministero della Difesa, negando che il caso rientrasse nell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, perché il tragitto sarebbe stato finalizzato a un'attività ludica e non a una missione. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente richiesto, per l'equiparazione, lo svolgimento di un'attività intrinsecamente pericolosa, mentre la norma tutela anche attività ordinarie o prive di rischio particolare, quando si verifichino circostanze eccezionali o un fattore di maggior rischio che causino l'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la lettura restrittiva adottata dalla Corte d'appello, osservando che il comma 564 configura una fattispecie aperta: l'equiparazione alle vittime del dovere non richiede che la missione sia per sua natura pericolosa, ma che la lesione o il decesso siano avvenuti in occasione di missioni di qualunque natura e siano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali o operative. Richiamando i precedenti sul medesimo sinistro, inclusa la decisione delle Sezioni Unite fondata sul giudicato penale, la Cassazione ha ribadito che l'evento era avvenuto in una situazione straordinaria, aggravata dalle pessime condizioni del mezzo e dalle avverse condizioni meteorologiche, con conseguente esposizione a maggiori rischi rispetto a quelli ordinari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 563, L. n. 266/2005
Individua le vittime del dovere in relazione a specifiche attività ritenute pericolose ex lege e svolte nell'espletamento delle funzioni di istituto.
art. 1, comma 564, L. n. 266/2005
Estende i benefici ai soggetti equiparati che abbiano riportato infermità invalidanti o il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, purché riconosciute dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative.
art. 1, comma 565, L. n. 266/2005
Viene richiamato come base per l'adozione del regolamento attuativo concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze.
art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 243/2006
Definisce le missioni di qualunque natura come quelle autorizzate dall'autorità superiore, a prescindere dallo scopo, e contribuisce a fondare una nozione ampia di missione.
art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006
Definisce le particolari condizioni ambientali od operative come circostanze straordinarie che espongono il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di servizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione o falsa applicazione di legge dedotta dalla ricorrente.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Viene richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- La nozione di "missioni di qualunque natura" di cui al regime delle vittime del dovere va interpretata in senso ampio: non conta che l'attività sia pericolosa in sé, ma che si tratti di un compito o spostamento istituzionalmente autorizzato.
- Ai fini dell'equiparazione alle vittime del dovere, non è sufficiente la mera dipendenza da causa di servizio: occorre che il decesso o l'infermità siano collegati a particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aggravato il rischio ordinario.
- La fattispecie del comma 564 opera come clausola aperta e copre anche attività ordinarie, logistiche o addestrative, quando un fattore straordinario le esponga a un rischio superiore rispetto a quello tipico.
- Se su un medesimo evento sono già intervenuti accertamenti definitivi, anche in sede penale e di legittimità, il giudice di merito deve attenersi alla condizione di fatto già accertata sulla sussistenza di circostanze straordinarie aggravanti il rischio.
- È censurabile in cassazione l'interpretazione che restringa indebitamente il perimetro applicativo della norma, richiedendo una pericolosità intrinseca dell'attività non prevista dal testo legislativo.
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