Cassazione Civile, Ordinanza n. 34713/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito emesso per il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009. Il soggetto opponente aveva chiesto l'annullamento dell'atto sostenendo di avere già assolto l'obbligo contributivo, da un lato versando contributi alla gestione previdenziale pubblica connessa al rapporto di lavoro subordinato come dipendente comunale, dall'altro versando a INARCASSA il contributo integrativo; in subordine aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e, nella motivazione, aveva espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il termine decorresse dal 17 settembre 2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'INPS aveva proposto appello. La parte appellata, rimasta vittoriosa nel risultato finale di primo grado, si era costituita senza proporre appello incidentale sul punto della prescrizione, limitandosi a riproporre l'eccezione. La Corte d'appello, ritenuto fondato in astratto l'appello dell'INPS sull'obbligo contributivo alla gestione separata, aveva però accolto l'eccezione di prescrizione. In cassazione l'INPS deduceva violazione degli artt. 329, 343, 345, 346 e 436 c.p.c., sostenendo che, essendo la prescrizione stata espressamente disattesa dal primo giudice, la sua devoluzione al giudice d'appello richiedeva appello incidentale e non mera riproposizione, con conseguente giudicato interno in assenza di tale impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se un'eccezione di merito è stata espressamente o comunque inequivocamente ritenuta infondata in primo grado, la parte vittoriosa sul piano finale che voglia farla riesaminare in appello deve proporre appello incidentale; la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva espressamente escluso la prescrizione e la parte appellata non aveva proposto appello incidentale, sulla statuizione si era formato giudicato interno. La Corte d'appello, accogliendo ugualmente l'eccezione di prescrizione, ha quindi violato tale principio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la mancata impugnazione incidentale su una statuizione espressa di primo grado determina giudicato interno sulla questione decisa
l'appello incidentale è necessario per devolvere al giudice di secondo grado una questione già decisa sfavorevolmente in primo grado alla parte che la ripropone
la preclusione al riesame della questione opera anche rispetto al potere di rilevazione officiosa quando il giudicato interno si sia formato
la mera riproposizione riguarda solo le eccezioni non accolte e non già espressamente disattese dal primo giudice
richiamato insieme alle norme sulle impugnazioni per sostenere la necessità dell'appello incidentale nel rito del lavoro/previdenziale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
base procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
regola l'appello incidentale, necessario quando si intenda censurare una statuizione sfavorevole espressa di primo grado
art. 11799/2017 Sezioni Unite
qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado ... la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione ... esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale
principio di diritto vincolante richiamato come criterio decisivo per distinguere tra appello incidentale e mera riproposizione
Massime di principio
- Se il primo giudice rigetta espressamente un'eccezione di merito, la parte che sia risultata vittoriosa sul piano finale ma intenda farla riesaminare in appello deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione non basta.
- La nozione di "eccezioni non accolte" di cui all'art. 346 c.p.c. non comprende le eccezioni che il giudice di primo grado abbia già disatteso in modo espresso o inequivoco nella motivazione.
- In presenza di giudicato interno formatosi su una statuizione espressa di primo grado, il giudice d'appello non può riesaminare la questione neppure ove si tratti di materia astrattamente rilevabile d'ufficio, se la parte interessata non abbia proposto l'impugnazione necessaria.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione delle regole sull'effetto devolutivo dell'appello e sulla formazione del giudicato interno integra vizio di violazione di legge censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
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