Cassazione Civile, Ordinanza n. 34773/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso bonario con cui l'ente previdenziale richiedeva alla professionista contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2008, in relazione all'iscrizione d'ufficio disposta dall'ente ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione della professionista, ritenendo insussistenti i presupposti per l'iscrizione d'ufficio perché la stessa aveva già versato il contributo integrativo per l'attività svolta. La corte d'appello, pur ritenendo sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha comunque respinto il gravame dell'ente perché ha considerato prescritto il credito contributivo: secondo il giudice di merito, tra la scadenza ordinaria del termine di versamento e la ricezione dell'avviso bonario era decorso il termine quinquennale di prescrizione. In cassazione l'ente ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 DPR 435/2001 e del DPCM 4 giugno 2009, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione, omettendo di considerare il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2009; di conseguenza la richiesta di pagamento ricevuta il 2 luglio 2014 doveva ritenersi tempestiva e non prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, tale scadenza era stata prorogata dal DPCM 4 giugno 2009 al 6 luglio 2009. Poiché l'avviso bonario era stato ricevuto il 2 luglio 2014, il credito contributivo non risultava prescritto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto della scadenza effettiva del termine di pagamento.
art. 2941 c.c.
Richiamato dall'ente nel motivo, ma la Corte decide la questione sulla base della decorrenza del termine di prescrizione e del suo differimento.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata per i soggetti interessati.
art. 18 d.lgs. 241/1997
Richiamato tra le norme regolatrici del versamento dei contributi previdenziali.
art. 17 DPR 435/2001
Richiamato quale disposizione relativa ai termini di pagamento dei contributi.
DPCM 4 giugno 2009
Ha differito il termine di scadenza per il versamento dei contributi per l'anno 2008 al 6 luglio 2009, con effetti sulla decorrenza della prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 30303/21
La prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Cass. n. 10273/21
La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il suo differimento rileva ai fini della decorrenza.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, sicché ogni proroga o differimento del versamento incide sul dies a quo.
- Il giudice, nella materia previdenziale, può e deve verificare d'ufficio la decorrenza della prescrizione, trattandosi di questione di diritto non vincolata alle sole allegazioni di parte.
- Quando una disposizione o un provvedimento differisce il termine di versamento dei contributi, il differimento vale per individuare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- Se l'atto interruttivo o la richiesta di pagamento interviene entro cinque anni dalla scadenza effettiva del versamento, il credito contributivo non può essere dichiarato prescritto.
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