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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione dei Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) e dall'istituzione dell'IRSAP, con passaggio delle posizioni attive e passive prima in liquidazione e poi in gestione separata presso l'istituto. Una dipendente in quiescenza del Consorzio ASI di Messina ha chiesto il mantenimento, a carico dell'IRSAP, del trattamento pensionistico integrativo già erogato dal consorzio fino a ottobre 2013, una volta chiuse le operazioni di liquidazione del soppresso ente. La Corte d'appello ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'IRSAP e il diritto al mantenimento del trattamento. L'IRSAP ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla legittimazione passiva, sostenendo che non vi fosse un fenomeno successorio idoneo a trasferire all'IRSAP i rapporti del Consorzio, e in particolare i rapporti di lavoro e gli obblighi previdenziali derivanti dal pensionamento del personale. La controricorrente ha resistito. Il Consorzio è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione passiva dell'IRSAP, richiamando la disciplina regionale sulla soppressione dei consorzi ASI, sulla gestione separata e sulla chiusura della liquidazione, oltre all'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale e alla successiva legge regionale del 2022, che ha confermato l'onere dell'IRSAP di erogare il trattamento pensionistico integrativo al personale in quiescenza dei consorzi. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 legge regionale Sicilia 12 agosto 2014, n. 12

    la legge prevede prima la liquidazione dei consorzi ASI, poi il transito della gestione all'Istituto; decorso infruttuosamente il termine di 180 giorni, rapporti attivi e passivi transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto fino alla chiusura definitiva della liquidazione.

  • art. 64, comma 1, legge regionale Sicilia 15 maggio 2013, n. 9

    primo periodo e ultimo periodo

    in sede di interpretazione autentica si precisa che i consorzi ASI transitati nella gestione separata mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica fino all'attestazione di chiusura delle operazioni di liquidazione; è inoltre escluso che le singole posizioni debitorie dei consorzi soppressi transitino all'IRSAP o al bilancio della Regione.

  • legge regionale Sicilia 10 agosto 2022, n. 16

    la disciplina successiva autorizza l'IRSAP a erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'INPS dovuto al personale in quiescenza dei consorzi ASI in liquidazione, avvalorando la successione tra enti e la permanenza in capo all'IRSAP degli obblighi previdenziali.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte costituzionale n. 45/2016

    la pronuncia è richiamata come conferma della ricostruzione del passaggio dei consorzi ASI all'IRSAP e della tenuta costituzionale della disciplina regionale.

  • Cass. n. 20963/2004

    precedente di legittimità richiamato a sostegno del rigetto del ricorso e della configurabilità della legittimazione passiva dell'ente subentrante.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa regionale prevede la soppressione di enti e la loro successiva gestione separata presso un nuovo organismo, la legittimazione passiva per le obbligazioni connesse ai rapporti pendenti va verificata alla luce dell'intero assetto normativo, non solo della formale intestazione dei rapporti.
  • La permanenza della personalità giuridica originaria degli enti soppressi durante la gestione separata e la netta distinzione delle masse patrimoniali non escludono, di per sé, l'imputazione al nuovo ente degli obblighi specificamente attribuiti dalla legge, inclusi quelli previdenziali verso il personale in quiescenza.
  • La ricostruzione sistematica della normativa successiva può essere utilizzata per confermare l'esistenza di una successione tra enti o comunque per precisare la ripartizione degli obblighi, specie quando il legislatore intervenga espressamente su una specifica voce di spesa o prestazione.
  • Il sindacato di legittimità è superato quando la decisione di merito si pone in linea con la disciplina normativa speciale e con gli arresti interpretativi costituzionali e di legittimità richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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