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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37420/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, relativa a un presunto omesso versamento dell'IVA. La società contribuente sosteneva di aver compilato erroneamente un rigo della dichiarazione IVA, indicando un metodo di calcolo diverso da quello corretto, con conseguente esposizione di un importo errato; accortasi dell'errore, aveva poi versato sanzioni e interessi avvalendosi del ravvedimento operoso. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo provata la sanatoria. In appello, l'Agenzia delle Entrate deduceva la violazione dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972. La CTR, tuttavia, valorizzava un provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio nel corso del giudizio e riteneva che ciò integrasse riconoscimento della fondatezza del ricorso originario, rigettando così l'appello. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 49 del D.Lgs. 546/1992 e 329 c.p.c., perché il mero sgravio non equivale ad acquiescenza alla sentenza di primo grado e non precludeva l'impugnazione; 2) violazione dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, censurando il merito della vicenda tributaria. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente desunto un'acquiescenza dell'Ufficio dalla mera emissione dello sgravio prima della proposizione dell'appello. È stato ribadito che la spontanea esecuzione o l'annullamento del ruolo da parte dell'Amministrazione non costituiscono, di per sé, manifestazione univoca della volontà di non impugnare la sentenza, potendo rispondere anche all'esigenza di evitare attività esecutive e spese ulteriori. Il secondo motivo, relativo al merito della pretesa tributaria e della sanatoria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    richiamato come norma del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA; il secondo motivo lamentava la sua violazione, ma è stato assorbito

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    invocato nei gradi di merito e in appello dalla parte pubblica per sostenere la legittimità della pretesa tributaria

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza alla sentenza è preclusiva dell'impugnazione solo se risulta da una manifestazione univoca di non contrastare gli effetti della pronuncia; il mero sgravio non basta

  • art. 49 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in combinazione con l'art. 329 c.p.c. per affermare che l'acquiescenza nel processo tributario segue la stessa logica generale e non si desume automaticamente dalla spontanea esecuzione

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    citato nella massima richiamata dalla Corte come precedente in tema di sgravio di somme iscritte a ruolo all'esito di controllo automatizzato

Massime di principio

  • L'acquiescenza alla sentenza, idonea a precludere l'impugnazione, richiede una manifestazione espressa o comunque un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di proporre gravame; non è desumibile automaticamente da atti di spontanea esecuzione della decisione.
  • Nel processo tributario, lo sgravio del ruolo eseguito dall'Ufficio prima dell'appello non integra, di regola, rinuncia all'impugnazione né acquiescenza alla sentenza di primo grado.
  • La spontanea eliminazione della pretesa esattoriale può essere compatibile con ragioni pratiche diverse dall'accettazione della decisione, come l'evitare costi e attività esecutive ulteriori.
  • Quando il giudice d'appello fonda il rigetto del gravame esclusivamente sulla ritenuta acquiescenza desunta dal provvedimento di sgravio, incorre in falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c.; il merito della pretesa resta esaminabile se il primo motivo è fondato, salvo assorbimento delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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