Cassazione Civile, Sentenza n. 20016/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittima la traslazione sull'operatore sanitario dell'IRAP versata dall'Azienda sulle somme corrisposte per prestazioni in regime di intramoenia. Denunciava l'illegittimità degli atti aziendali e degli accordi che avevano fatto gravare sull'impiegata un'imposta che per legge grava sull'ente, sostenendo la violazione della riserva di legge e la nullità degli accordi che prevedessero il recupero dell'IRAP a carico del dirigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato per nuovo esame. Ha affermato principi di diritto: l'IRAP grava sull'ente che esercita l'attività produttiva e non può essere 'traslata' unilateralmente sul dipendente; tuttavia l'ammontare dell'IRAP deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramuraria (va detratto dal quantum ripartibile come costo dell'azienda) e il maggior onere derivante da un aumento dell'aliquota IRAP, se non previsto, non può gravare esclusivamente sul personale ma deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente secondo le quote concordate. Ha inoltre precisato che le Aziende non possono modificare unilateralmente i criteri di quantificazione dei compensi già concordati in sede di contrattazione decentrata. La Corte territoriale è stata rimandata a riesaminare la questione attenendosi ai principi enunciati; le spese di giudizio sono regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
legge n. 446/1997 (art. 2 e art. 10-bis)
l'IRAP presuppone "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
L'IRAP grava sull'ente che esercita l'attività produttiva (l'Azienda sanitaria) e non sul dipendente; però l'aumento della base imponibile derivante dall'attività intramuraria va contabilmente considerato tra i costi dell'ente.
d.lgs. n. 502/1992 (art. 15-quinquies)
«le modalità di svolgimento delle attività ... e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ... sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.»
Attribuisce alla contrattazione collettiva e agli atti aziendali (in conformità al DG) il compito di disciplinare modalità e ripartizione dei proventi dell'intra moenia; limita la possibilità di scelte unilaterali dell'azienda.
legge n. 488/1999 (art. 28, comma 5)
«Le tariffe delle prestazioni libero-professionali ... sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ... All'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali»
Impone che le tariffe siano determinate per coprire costi diretti e indiretti e che la contrattazione fissi la quota spettante all'azienda e ai professionisti.
D.P.C.M. 27 marzo 2000 (art. 5)
il contenuto dell'atto aziendale deve rinviare alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; è prevista una percentuale (5%) destinata a un fondo perequativo
Conferma il ruolo della contrattazione e l'obbligo di prevedere meccanismi di perequazione e copertura dei costi.
gli importi da corrispondere devono remunerare il professionista, l'equipe e il personale di supporto e assicurare la copertura di tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende
Stabilisce il principio che le tariffe devono coprire integralmente i costi aziendali connessi all'attività libero-professionale intramuraria.
previsione di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali e obbligo del Direttore generale di assumere provvedimenti in caso di disavanzo
Impone contabilità separata e responsabilità del DG per il riequilibrio se la gestione intramuraria determina perdite.
d.lgs. n. 165/2001 (art. 24, comma 3)
Principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e limite alla deroga: qualsiasi trattamento economico deve trovare fondamento nella legge o nella contrattazione collettiva, tenuto conto della sostenibilità finanziaria.
Contratti collettivi nazionali (es. CCNL dirigenza medica 8.6.2000, art. 57 e art.54)
La contrattazione collettiva stabilisce i criteri per determinare tariffe, compensi e le voci di costo da considerare (compensi, equipe, ammortamenti, costi di supporto).
Codice civile (art. 1362) e codice di procedura civile (art. 360 n. 3)
Art. 1362 invocato in tema di interpretazione del negozio; art. 360 n.3 disciplina i motivi di ricorso per violazione di norme di diritto (mezzo processuale utilizzato dalla ricorrente).
Massime di principio
- L'IRAP è un'imposta che grava sull'ente che svolge l'attività produttiva (l'Azienda sanitaria) e non può essere unilateralmente trasferita al dipendente come onere fiscale.
- Nella determinazione delle tariffe per l'attività libero-professionale intramuraria le Aziende devono tener conto di tutti i costi diretti e indiretti (inclusa l'incidenza IRAP) e tali costi possono essere detratti dal quantum ripartibile prima della suddivisione tra azienda e professionista.
- Gli atti aziendali e gli accordi di contrattazione decentrata che disciplinano ripartizione e tariffe non possono essere modificati unilateralmente dall'Azienda; eventuali cambiamenti devono passare attraverso la contrattazione prevista.
- Un aumento dell'onere IRAP non previsto né prevedibile al momento della determinazione dei compensi non può gravare esclusivamente sul personale: il maggior costo va ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente secondo le rispettive quote di partecipazione ai proventi.
- Il dipendente può contestare richieste di recupero o riduzioni retroattive della retribuzione se non fondate su una valida previsione contrattuale o su una corretta applicazione della contrattazione decentrata; le somme pregresse non possono essere ridotte unilateralmente dall'azienda senza rispetto delle regole contrattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20010/2022 del 21/06/2022
- Sentenza lavoro · 21 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20013/2022 del 21/06/2022
- Sentenza lavoro · 21 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20020/2022 del 21/06/2022
- Sentenza lavoro · 20 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 19780/2022 del 20/06/2022
- Sentenza lavoro · 23 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20216/2022 del 23/06/2022
- Sentenza lavoro · 24 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20446/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →