Cassazione Civile, Sentenza n. 20010/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ritenuto legittima la detrazione dall'ammontare spettante ai dirigenti sanitari della maggiore imposta IRAP sopportata dall'Azienda per l'attività libero-professionale intramuraria. Luciani sosteneva che l'IRAP grava esclusivamente sull'ente (datore di lavoro) e non è traslabile sul dipendente; che la formula contenuta negli atti aziendali ("imposte e tasse") non autorizzava la traslazione; e che gli accordi aziendali che hanno posto a carico dei dipendenti il pagamento dell'IRAP sono nulli per mancanza di titolo normativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa a quella Corte per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. La Corte ha stabilito che: l'IRAP grava sull'ente e non può essere unilateralmente traslata sul dipendente; tuttavia l'ammontare dell'IRAP deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramuraria e, quindi, il maggior onere fiscale può essere detratto dal quantum ripartibile purché ciò avvenga in conformità alla contrattazione collettiva e con ripartizione proporzionale tra azienda e dipendente. La sentenza impugnata era viziata perché non aveva verificato il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa e dalla contrattazione; pertanto si è disposta la cassazione con rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate alla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 15‑quinquies d.lgs. n. 502/1992
"le modalità di svolgimento delle attività... e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi... sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro."
Stabilisce il ruolo del direttore generale e della contrattazione collettiva nella disciplina e ripartizione dei proventi dell'attività libero‑professionale intramuraria
art. 28 legge n. 488/1999
"Le tariffe... sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali... Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali" (comma 5)
Impone che tariffe e ripartizione dei proventi tengano conto dei costi sostenuti dall'azienda; compete all'azienda il rimborso dei costi e una quota della tariffa
d.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5
"una percentuale dei proventi, pari al 5%... deve essere destinato ad un fondo aziendale perequativo"
Richiama la contrattazione per il contenuto dell'atto aziendale e prevede destinazioni specifiche di quota dei proventi
legge n. 120/2007, art. 1
"gli importi da corrispondere... devono remunerare il professionista... e assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende"
Ribadisce il principio che le tariffe devono coprire tutti i costi aziendali connessi all'attività libero‑professionale
art. 3 legge n. 724/1994
"contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali... tenere conto di tutti i costi, diretti ed indiretti" (comma 7 cita obbligo di provvedimenti in caso di disavanzo)
Impegna le aziende a tenere contabilità separata e ad adottare provvedimenti in caso di disavanzo, implicando il rispetto del principio di copertura dei costi
art. 2 legge n. 446/1997 (definizione IRAP)
"l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata..."
Individua la base imponibile dell'IRAP e giustifica l'attribuzione dell'onere fiscale all'ente che esercita l'attività organizzata, non al singolo dipendente
d.lgs. n. 165/2001, art. 24, comma 3
Principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e limiti alla deroga: l'attività intramuraria è deroga a tale principio solo nei limiti previsti da legge e contrattazione
Giurisprudenza rilevante (Cass.)
Cass. nn. 199/2016, 2333/2016, 155/2020, 21398/2019, 22692/2018, 32333/2018, 4849/2019, 20917/2013
Tendenziale consolidamento del principio che l'IRAP grava sull'ente e non può essere semplicemente traslata sul dipendente, ma che l'ammontare dell'imposta va considerato nella determinazione di tariffe e ripartizione dei proventi
Massime di principio
- L'IRAP è un'imposta che grava sull'ente che svolge l'attività organizzata; non può essere unilateralmente "traslata" sul dipendente mediante atti unilaterali dell'azienda.
- Nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività libero‑professionale intramuraria le aziende devono considerare tutti i costi diretti e indiretti, compreso il maggior onere IRAP derivante dall'attività stessa.
- La ripartizione dell'eventuale maggior onere IRAP non può gravare esclusivamente sul personale: se il maggior costo non era stato previsto nelle tariffe, esso deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente secondo le quote concordate in sede di contrattazione.
- Gli atti aziendali che incidono sulla quantificazione dei compensi non possono essere modificati unilateralmente; ogni cambiamento sostanziale richiede il previo intervento della contrattazione integrativa/collettiva.
- Per contestare la richiesta di recupero di somme a titolo di IRAP è utile verificare: (a) il contenuto e la legittimità degli accordi aziendali e della contrattazione decentrata; (b) se le tariffe adottate hanno effettivamente previsto e ripartito tutti i costi; (c) se l'amministrazione ha rispettato i limiti e le forme richieste dalla normativa e dalla contrattazione.
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