Cassazione Civile, Sentenza n. 19780/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mazzei aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della cessazione anticipata (rispetto alla scadenza quinquennale decorrente dall'1.8.2004) dei contratti a termine con cui gli era stato conferito l'incarico dirigenziale presso il Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute dalla scadenza contrattuale del 31.10.2006 fino alla scadenza triennale prevista dall'art.19, comma 2, d.lgs. n.165/2001 (come modificato). La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la cessazione anticipata riferita all'incarico dal 1.8.2004 (riconducibile al c.d. spoil system regionale), ma aveva riconosciuto il risarcimento per illegittimità del termine inferiore al triennio nel successivo contratto del 28.9.2005, liquidando le retribuzioni dal 16.1.2007 al 5.9.2008.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Calabria. Ha confermato che, in caso di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni agli enti locali, si applica l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 (nella versione modificata), il quale pone una durata minima dell'incarico (triennale) e tutela il dirigente dall'affidamenti troppo brevi. La Corte ha quindi ritenuto infondata l'eccezione della Regione che chiedeva prevalenza della normativa regionale (che fisserebbe solo termini massimi). Ne consegue la conferma dell'obbligo risarcitorio per il periodo necessario a raggiungere la durata minima triennale per il contratto contestato. Il ricorso è stato quindi respinto e la Regione condannata al pagamento delle spese di giudizio (specificati gli importi liquidati).
Norme richiamate
art. 19, comma 2, d.lgs. n.165/2001
La Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione agli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni negli enti locali; la norma fissa una durata minima (triennale) per gli incarichi, volta ad evitare incarichi eccessivamente brevi e a garantire il periodo necessario per esercitare il mandato.
art. 14‑sexies, d.l. n.155/2005 conv. con modificazioni in l. n.168/2005
Modifica normativa richiamata che ha inciso sulla formulazione dell'art.19, comma 2, ed è stata ritenuta parte della disciplina imperativa applicabile al caso.
art. 1, comma 6, L.R. n.12/2005 (c.d. spoil system)
La Corte territoriale aveva ritenuto che la cessazione anticipata dell'incarico decorrente dall'1.8.2004 potesse rientrare nel sistema regionale di spoil system; tuttavia tale considerazione non esime dall'applicazione della disciplina statale che impone la durata minima degli incarichi.
art. 10, comma 2, lett. A), L.R. n.31/2010
Norma regionale richiamata dalla Regione per sostenere che la disciplina statale fosse meramente normativa di principio; la Corte di legittimità ha invece escluso la prevalenza di tale interpretazione rispetto alla regola statale imperativa.
art. 13, co. 1‑quater, d.P.R. n.115/2002
Norma processuale richiamata nella parte finale della sentenza, relativa al versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ne dà atto ai fini procedurali.
Cass. civ., sent. n. 478/2014 (giurisprudenza)
Precedente di legittimità richiamato dalla Corte per affermare che l'art.19, comma 2, d.lgs. n.165/2001 si applica agli incarichi dirigenziali conferiti a esterni negli enti locali, e che la disciplina statale è imperativa nella predeterminazione della durata minima.
Massime di principio
- Per incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni agli enti locali si applica l'art.19, comma 2, d.lgs. n.165/2001 (come modificato): è prevista una durata minima (triennale) che non può essere elusa da norme regionali.
- La legittimità della cessazione anticipata per ragioni di 'spoil system' può essere valutata separatamente, ma non legittima contratti che prevedano una durata inferiore al minimo statutario: in tal caso il dirigente ha diritto al risarcimento per il periodo necessario a raggiungere la durata minima.
- Le disposizioni regionali che fissino solo termini massimi o che contrastino con la durata minima statale non prevalgono se la disciplina statale è imperativa in materia.
- Nel contenzioso il rimedio può consistere nella declaratoria di illegittimità della cessazione o, se ciò non è disposto, nel risarcimento dei mancati emolumenti maturati fino al termine minimo previsto dalla legge.
- La giurisprudenza di legittimità costituisce riferimento vincolante: le eccezioni basate su interpretazioni di principio della normativa regionale richiedono argomentazioni solide per superare l'applicazione della norma statale imperativa.
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