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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20020/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la qualificazione contrattuale di un rapporto formalmente inquadrato come collaborazione coordinata a progetto, iniziato il 1° aprile 2010, chiedendo l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto, la riammissione in servizio e il risarcimento dei danni (retribuzioni perdute), nonché, in via subordinata, il pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza del rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano respinto le domande ritenendo, tra l'altro, che fosse operante il divieto regionale di nuove assunzioni e che pertanto la conversione in rapporto subordinato fosse preclusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura fondata e ha rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame. In particolare: la Cassazione ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui non poteva essere disposta la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla luce del divieto di assunzione previsto dalla L.R. Sicilia n. 25/2008 (applicabile alla società in house). Ha però accolto il motivo con cui si deduceva che, pur se la conversione è impedita dal divieto legislativo, il giudice doveva comunque pronunciarsi sulla domanda subordinata relativa alle differenze retributive maturate durante l'effettiva esecuzione della prestazione (ai sensi dell'art. 2126 c.c. e della disciplina sui rapporti di fatto). Ne consegue che la sentenza di merito è cassata nella parte in cui ha rigettato anche la domanda subordinata senza esaminarla; la causa è rimandata alla Corte territoriale per decidere specificamente sulle pretese retributive e per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia n. 25/2008

    La Corte ha interpretato la disposizione come un divieto di nuove assunzioni non solo per le amministrazioni regionali ma anche per gli «organismi ed enti regionali comunque denominati» che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione; tale divieto è stato ritenuto applicabile alla società in esame e assorbente rispetto alla richiesta di conversione del rapporto.

  • Legge Regionale Sicilia n. 11/2010

    La Corte ha confermato il principio di non retroattività della norma proibitiva: l'art. 20, comma 6, non poteva essere applicato al rapporto instaurato il 1° aprile 2010, poiché la legge è stata pubblicata successivamente; tuttavia la disapplicazione di questa norma non escludeva l'efficacia del diverso divieto contenuto nella L.R. n. 25/2008.

  • Legge Regionale Sicilia n. 6/2001

    La norma istitutiva ha equiparato l'organismo societario (Sicilia E-Servizi) alle pubbliche amministrazioni per taluni effetti, rilevando la funzione esclusiva di servizio verso la Regione; la Corte ha usato tale equiparazione per includere la società nell'ambito applicativo del divieto di assunzione regionale.

  • Preleggi - art. 11 (disposizioni sulla legge in generale)

    Applicato il principio generale di irretroattività delle leggi: in assenza di espressa disposizione retroattiva, norme proibitive non possono essere applicate a fatti compiuti prima della loro entrata in vigore.

  • Codice civile

    L'art. 2126 consente di qualificare come rapporti di fatto i rapporti di lavoro affetti da nullità ai fini del pagamento delle retribuzioni dovute per la prestazione effettivamente resa; la Corte ha ritenuto che, pur se la conversione è impedita dal divieto legislativo, il giudice deve decidere sulle differenze retributive a questi limitati fini.

  • Decreto-legge n. 112/2008

    La questione dell'applicabilità dell'art. 18 del d.l. n.112/2008 (e della sua estensione alle società controllate) è stata richiamata ma non decisa, essendo superflua rispetto al giudizio basato sul divieto regionale; la Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi su tale norma.

Massime di principio

  • Un divieto legislativo generale che impedisca l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro può precludere la conversione giudiziale di un contratto nullo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: la conversione sarebbe contraria alla norma proibitiva.
  • Le norme proibitive di comportamento non si applicano retroattivamente in assenza di espressa previsione: la legge applicabile alla validità del contratto è quella vigente alla data di stipulazione (principio di non retroattività/ art.11 preleggi).
  • Anche quando la conversione in rapporto subordinato è impedita per legge, il lavoratore può comunque tutelarsi per le prestazioni effettivamente rese: il giudice deve esaminare e decidere sulle domande di natura puramente retributiva (art. 2126 c.c.) riferite al periodo di esecuzione del rapporto.
  • La qualificazione delle società come 'organismi' o 'in house' e il loro inquadramento normativo (es. equiparazione a pubbliche amministrazioni nella legge istitutiva) possono estendere l'ambito di applicazione di divieti pubblicistici, rendendo tali società assoggettabili a vincoli come il blocco delle assunzioni.
  • In caso di decisione per assorbimento, il giudice di merito deve comunque valutare se esistono domande residue di natura economica che richiedono una pronuncia separata; il rigetto generalizzato per assorbimento non è corretto quando la normativa impedisce la conversione ma non esclude il riconoscimento di crediti retributivi.
  • Proceduralmente, chi impugna una sentenza che decide per assorbimento può limitare il ricorso alla questione effettivamente decisa in sede di merito; tuttavia la Corte di legittimità può cassare parzialmente la decisione se il giudice non ha esaminato questioni subordinate necessarie per la tutela dei diritti economici.

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