Cassazione Civile, Sentenza n. 20013/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto legittimo il recupero, da parte dell'Azienda sanitaria, dell'importo corrispondente all'IRAP gravante sulle somme erogate per prestazioni in regime di intramoenia (progetto «Mimosa»). La contestazione verteva sull'illegittimità della 'traslazione' dell'IRAP sui dirigenti medici: l'IRAP grava sull'ente e non sul dipendente, e gli accordi/atti aziendali che trasferivano l'onere fiscale sul dirigente sarebbero nulli o comunque illegittimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame, fornendo principi di diritto vincolanti. La Corte ha affermato che l'IRAP grava sull'azienda sanitaria e non può essere unilateralmente traslata sul dipendente; tuttavia l'ammontare dell'imposta deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramoenia, essendo incluse tra i costi diretti e indiretti dell'azienda. Pertanto non è vietato che, in sede di contrattazione collettiva e negli atti regolamentari compatibili, si detragga dal quantum ripartibile la quota corrispondente al maggior esborso IRAP, purché tale onere sia ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente e non imposto unilateralmente dall'ente. La Corte ha stabilito principi applicativi e ha rimandato alla Corte d'Appello per verificarne il rispetto.
Norme richiamate
art. 1362 cod. civ.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'atto negoziale (accordi aziendali) va interpretato alla luce del quadro normativo; la Corte ne registra l'invocazione ma decide sui principi di diritto sostanziali
art. 15‑quinquies d.lgs. n. 502/1992
riconosce la possibilità per i dirigenti a contratto esclusivo di svolgere attività libero‑professionale intramuraria e rinvia alla contrattazione collettiva e agli atti aziendali le modalità e i criteri per l'attribuzione dei proventi
art. 28 legge n. 488/1999
stabilisce che le tariffe sono determinate dalle aziende in conformità a criteri regionali e contrattuali, sono a carico dei richiedenti e all'azienda compete il rimborso dei costi diretti e indiretti oltre a una quota della tariffa; rimette ai contratti collettivi i criteri per la determinazione dei proventi ai dirigenti
D.P.C.M. 27 marzo 2000
indica il contenuto dell'atto aziendale e richiama la contrattazione nazionale e decentrata; prevede che una percentuale dei proventi costituisca fondo perequativo e ribadisce l'obbligo di copertura dei costi
legge n. 120/2007
ribadisce che gli importi corrisposti dall'assistito devono remunerare professionista, équipe e coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, inclusi ammortamento e manutenzione delle apparecchiature
art. 3 legge n. 724/1994
prevede la contabilità separata per prestazioni a pagamento e l'obbligo per il direttore generale di porre rimedio in caso di disavanzo; conferma il principio di copertura dei costi
legge n. 446/1997
definisce la base imponibile IRAP e presuppone l'esercizio abituale di attività autonoma organizzata; la Corte afferma che l'IRAP grava sull'ente che svolge l'attività produttiva e non sul dipendente
d.lgs. n. 165/2001
principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale con possibili deroghe solo se previste da legge o contrattazione; impone che gli emolumenti abbiano fondamento nella contrattazione o nella legge e tutela il controllo della spesa
Contrattazione collettiva nazionale (CCNL): artt. 54, 57 e riferimenti all'art. 4 comma 2 lett. g)
i CCNL disciplinano tariffe e ripartizione proventi, richiedono che le tariffe siano remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda e rinviano alla contrattazione integrativa per i criteri concreti di ripartizione
art. 23, comma 8‑bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito)
citato in sede procedurale dalla Procura Generale per le conclusioni; ha rilevanza processuale ma non sostanziale sul merito fiscale
Massime di principio
- L'IRAP è un'imposta che grava sull'ente produttore del servizio (l'azienda sanitaria) e non può essere trasferita unilateralmente al dipendente; atti unilaterali che 'traslano' l'imposta sono illegittimi.
- Nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramoenia bisogna considerare tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'azienda, compreso il maggior esborso IRAP; tale importo può essere detratto dal quantum ripartibile ma in forza di una previsione concordata in contrattazione collettiva o negli atti regolamentari compatibili.
- L'azienda non può modificare unilateralmente criteri di quantificazione dei compensi già concordati in sede di contrattazione decentrata: qualsiasi variazione deve passare attraverso la contrattazione integrativa.
- Se l'aumento dell'onere IRAP non era previsto o prevedibile, il maggior costo non può gravare esclusivamente sul personale e deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente in rapporto alle rispettive quote di partecipazione ai proventi.
- In situazioni analoghe occorre verificare: a) se esiste una previsione contrattuale/aziendale conforme alla normativa che abbia previsto la copertura dei costi inclusa l'IRAP; b) se la misura e la modalità di recupero sono frutto di contrattazione e non di atto unilaterale; c) se la ripartizione operata rispetta il principio di proporzionalità tra le quote spettanti alle parti.
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