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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20216/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la validità di clausole del CCNL Trasporto Aereo (art.10 e disposizioni correlate) che escludevano l'indennità di volo integrativa (IVO) dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondere durante i giorni di ferie. Il lavoratore (primo ufficiale) aveva lamentato che le ferie venivano retribuite senza tenere conto dell'IVO, con conseguente diminuzione della retribuzione feriale rispetto alla retribuzione ordinaria. Il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la nullità delle clausole collettive contestate avendo riguardo ai principi della normativa europea (Direttiva 2003/88/CE e giurisprudenza della Corte di Giustizia) e costituzionale (art.36 Cost.), ritenendo che la retribuzione feriale dovesse garantire condizioni economiche comparabili al periodo di lavoro attivo, anche comprendendo l'IVO. La Compagnia impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la normativa e la contrattazione collettiva non impongono l'inclusione dell'IVO e che la decisione del Tribunale riscriveva i contenuti della contrattazione collettiva; sollevava inoltre questioni di legittimità costituzionale e richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della Compagnia. Ha confermato la nullità dell'art.10 del CCNL Trasporto Aereo, ma limitatamente al periodo minimo di ferie previsto dalla Direttiva UE (le 4 settimane minime): per quel periodo l'esclusione dell'indennità di volo integrativa dalla base di calcolo della retribuzione feriale è incompatibile con la normativa europea interpretata dalla Corte di Giustizia (occorre evitare che la retribuzione feriale sia tale da dissuadere il lavoratore dal prendere ferie). Per i giorni di ferie eccedenti il minimo di 4 settimane (i giorni aggiuntivi riconosciuti dal CCNL), invece, la Corte ha ritenuto erroneo l'accertamento del Tribunale che aveva esteso la nullità anche sotto il profilo dell'art.36 Cost.: in tale ambito la determinazione della retribuzione feriale è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e alla verifica di sufficienza da parte del giudice nazionale, e l'esclusione dell'IVO non è automaticamente incompatibile con l'art.36 Cost. La Corte ha quindi cassato in parte la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Civitavecchia per il prosieguo. Ha respinto le questioni di legittimità costituzionale e le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nella parte in cui erano inutili alla decisione, rilevando la consolidata giurisprudenza comunitaria sul tema.

Norme richiamate

  • Art. 10 CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il personale Navigante-tecnico

    "Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita."

    La clausola è nulla, a partire da luglio 2014, nella parte in cui esclude l'indennità di volo integrativa dalla base di calcolo della retribuzione per il periodo minimo di ferie (4 settimane), perché incompatibile con la nozione europea di retribuzione feriale che deve evitare incentivi a non fruire delle ferie.

  • Art. 26 CCNL (indennità di volo)

    "Ciascuna ora di volo effettuata ... è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa ... e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti"

    La previsione collettiva che esclude l'IVO dal computo degli istituti riflessi è stata ritenuta incompatibile con il diritto europeo per il periodo minimo delle 4 settimane quando l'IVO rappresenta componente significativa della retribuzione.

  • Art. 4 D.Lgs. n. 185/2005

    Interpretato alla luce del diritto UE, impone ai lavoratori naviganti una retribuzione delle ferie corrispondente alla nozione europea che assicuri condizioni economiche comparabili al periodo di lavoro; è norma imperativa utilizzata dal Tribunale e richiamata dalla Cassazione per il periodo minimo.

  • Art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    "gli Stati membri prendono misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane"

    La Corte interpreta tale articolo come principio imperativo che mira a garantire ferie effettive; la retribuzione feriale per il periodo minimo non deve indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie, perciò componenti variabili rilevanti della retribuzione possono dover essere prese in considerazione (es. tramite medie) per il periodo minimo.

  • Art. 3 Direttiva 2000/79/CE

    Rilevante nel quadro giuridico UE sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi; la questione applicativa non richiedeva rinvio pregiudiziale essendo già consolidata la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  • Art. 36 Cost.

    Garantisce la retribuzione minima proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; la Corte ha ritenuto che tale articolo non imponga un criterio di onnicomprensività per i giorni di ferie eccedenti il minimo europeo, lasciando alla contrattazione la determinazione, controllabile dal giudice sulla sufficienza.

  • Art. 907 Codice della Navigazione

    "Al personale di volo ... deve essere corrisposta un'indennità di volo ..."

    Richiamato quale fonte normativa che giustifica l'esistenza dell'indennità di volo; la natura retributiva dell'indennità è riconosciuta.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-155/10 (Williams e altri / British Airways)

    Giurisprudenza di riferimento che ha affermato il principio secondo cui la retribuzione feriale deve garantire condizioni economiche paragonabili a quelle del periodo lavorativo attivo per evitare disincentivi a fruire delle ferie; la Cassazione l'ha ritenuta applicabile e consolidata.

  • Sentenza Corte di Giustizia, causa C-514/20 (DS c. Koch, 13.1.2022)

    Pronuncia recente ritenuta confermativa dei principi precedenti sulla finalità delle ferie retribuite e che rafforza l'interpretazione della Corte di Giustizia sull'obbligo di tutelare il riposo effettivo.

Massime di principio

  • Per il periodo minimo di ferie previsto dal diritto UE (almeno 4 settimane) la retribuzione feriale deve essere tale da non indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie: componenti variabili della retribuzione che incidono in modo significativo possono dover essere incluse o mediate nel calcolo della retribuzione feriale.
  • Per i giorni di ferie eccedenti il minimo UE (ferie ulteriori previste da contratto o accordi collettivi) la determinazione della retribuzione spetta principalmente alla contrattazione collettiva nazionale; l'art.36 Cost. impone solo che la retribuzione sia 'sufficiente', non la regola di onnicomprensività.
  • Quando una componente retributiva variabile (es. indennità orarie legate a prestazione) rappresenta una quota rilevante (es. percentuali elevate) della retribuzione ordinaria, il giudice nazionale può richiedere meccanismi (es. medie) per evitare che la retribuzione feriale sia penalizzante rispetto al periodo lavorativo.
  • Le parti sociali e i datori devono conformare la contrattazione collettiva ai principi europei: prevedere sistemi che garantiscano la comparabilità economica per il periodo minimo di ferie (per es. pagamento di una media delle componenti variabili) riduce il rischio di annullamento giudiziale delle clausole.
  • In giudizio la Corte nazionale di ultima istanza non è obbligata a rimandare alla Corte di Giustizia se la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata; tuttavia, la valutazione concreta dell'impatto delle componenti retributive sui comportamenti dei lavoratori resta rimessa al giudice nazionale.
  • In ipotesi di contenzioso, la domanda del lavoratore circa l'inclusione di componenti variabili nella retribuzione feriale richiede una verifica di fatto (incidenza percentuale, rischio di disincentivo) che il giudice deve compiere in relazione al solo periodo minimo europeo quando la normativa comunitaria si applica.

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