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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28405/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di numerosi ex dipendenti del gruppo ENEL, e di alcuni loro superstiti, a mantenere la riduzione tariffaria sull'energia elettrica riconosciuta in base alla disciplina collettiva applicabile durante il rapporto di lavoro. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto a continuare a fruire dell'agevolazione dopo il pensionamento, nonché la condanna delle società resistenti al ripristino del beneficio e al pagamento delle somme corrispondenti allo sconto tariffario non goduto tra revoca e ripristino. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto cinque censure: (1) l'agevolazione avrebbe natura retributiva/corrispettiva e sarebbe quindi compresa nella tutela dell'art. 36 Cost. e nella disciplina della retribuzione; (2) il beneficio sarebbe un diritto quesito già entrato nel patrimonio del lavoratore, insensibile alla contrattazione successiva; (3) il recesso datoriale sarebbe nullo perché limitato alla sola clausola sull'agevolazione tariffaria e non all'intero accordo; (4) il recesso sarebbe inefficace per difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali rispetto ai pensionati, non avendo esse mandato a dismettere diritti individuali già acquisiti; (5) la nota consegnata al pensionamento avrebbe novato la fonte dell'obbligo e incorporato stabilmente il beneficio nel trattamento individuale/pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza già formatasi sulla medesima vicenda, l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva perché non è collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa del singolo e non è quindi soggetta all'art. 36 Cost. Ha escluso che il beneficio costituisse un diritto quesito, qualificandolo invece come mera aspettativa fondata su una disciplina collettiva modificabile dai successivi accordi. Ha giudicato legittimo il recesso unilaterale dalla disciplina collettiva a tempo indeterminato, richiamando il principio per cui la contrattazione collettiva non può vincolare sine die e può essere disdetta nel rispetto di buona fede e correttezza; ha inoltre escluso che fosse necessaria una disdetta dell'intero contratto collettivo o che rilevasse il preteso difetto di rappresentanza sindacale nei confronti dei pensionati. Infine, ha considerato le censure sulla nota individuale come dirette a una rivalutazione di merito del documento, e comunque ha richiamato l'art. 1231 c.c. sulla non novazione per mera rinnovazione del documento. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    L'agevolazione tariffaria non integra retribuzione in senso costituzionale perché non remunera la prestazione lavorativa del singolo dipendente.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per escludere che il beneficio tariffario sia una componente della retribuzione.

  • art. 2121 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare il beneficio come elemento retributivo rilevante anche ai fini del trattamento di fine rapporto/pensione.

  • art. 48 T.U.I.R.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza fiscale del beneficio come indice della sua natura retributiva.

  • art. 51 T.U.I.R.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla tassazione del benefit; la Corte precisa che la qualificazione fiscale non incide sulla natura civilistica del beneficio nel rapporto di lavoro.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per sostenere e, in concreto, ammettere la possibilità di recesso da una disciplina collettiva a tempo indeterminato.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per la vincolatività del contratto collettivo e per contestare l'efficacia del recesso; la Corte afferma che la disciplina collettiva non può perpetuarsi indefinitamente.

  • art. 46 c.c.n.l. 21.2.1989

    Richiamato come fonte originaria della disciplina delle agevolazioni tariffarie.

  • art. 55 c.c.n.l. 24.7.2001

    Richiamato nella sequenza di accordi collettivi che hanno modificato la disciplina del beneficio.

  • art. 55 c.c.c.n.l. 18.7.2006

    Richiamato nella successione delle fonti collettive rilevanti.

  • art. 55 c.c.c.n.l. 5.3.2010

    Richiamato nella successione delle fonti collettive rilevanti.

  • art. 55 c.c.c.n.l. 18.2.2013

    Richiamato nella successione delle fonti collettive rilevanti.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato per contestare il potere rappresentativo delle organizzazioni sindacali rispetto ai pensionati.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato per il tema degli effetti della rappresentanza negoziale nei rapporti collettivi e individuali.

  • art. 1392 c.c.

    Richiamato per sostenere il difetto di potere dei sindacati di disporre di diritti già acquisiti dai lavoratori.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di ratifica individuale, che la Corte esclude rilevante nel caso concreto.

  • art. 1230 c.c.

    Invocato per affermare l'effetto novativo della nota consegnata al pensionamento; la Corte ne esclude l'operatività sulla base della lettura del documento e del richiamo all'art. 1231 c.c.

  • art. 1333 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione della nota individuale come atto unilaterale recettizio di riconoscimento del diritto.

  • art. 1231 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata e valorizzato dalla Cassazione per escludere che il rilascio o la rinnovazione di un documento producano novazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per giustificare il rinvio alla giurisprudenza consolidata e ai precedenti sul tema.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Un'agevolazione collettiva che non dipende dalla qualità o quantità della prestazione del singolo lavoratore non ha natura retributiva e non è automaticamente protetta dall'art. 36 Cost.
  • Le clausole dei contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di discipline collettive, le precedenti possono essere sostituite dalle successive, salvo espressa clausola di salvaguardia.
  • Un diritto quesito sussiste solo se la posizione è già entrata nel patrimonio del lavoratore; la mera aspettativa di conservare nel tempo un trattamento collettivo più favorevole non è sufficiente.
  • La contrattazione collettiva a tempo indeterminato non può vincolare perpetuamente le parti: il recesso/disdetta è astrattamente ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • La qualificazione fiscale di un beneficio come reddito da lavoro non determina, di per sé, la sua natura civilistica nel rapporto di lavoro.
  • La contestazione dell'interpretazione di una nota o dichiarazione individuale che richiede una nuova valutazione del contenuto documentale integra una questione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale pertinente.
  • Il mero rilascio o la rinnovazione di un documento non produce novazione dell'obbligazione, in mancanza dei presupposti legali dell'effetto novativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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