Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28389/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale era stato dichiarato inefficace un licenziamento orale intimato nel 2007 e la parte datoriale era stata condannata a corrispondere le retribuzioni sino alla decisione. Dopo la conferma della decisione in cassazione, i datori di lavoro hanno promosso revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo di aver rinvenuto nel 2019 ventuno documenti idonei a dimostrare che la lavoratrice, dopo il licenziamento, aveva svolto attività lavorativa presso una diversa impresa tra il 2008 e il 2012; hanno sostenuto che tali documenti avrebbero inciso sull’ammontare delle retribuzioni dovute per effetto dell'aliunde perceptum e che la mancata produzione in precedenza non dipendeva da loro colpa, ma dall’ignoranza incolpevole della documentazione. In via subordinata hanno chiesto la detrazione di quanto percepito dalla lavoratrice presso il nuovo datore di lavoro. La Corte d’appello ha respinto la revocazione ritenendo non provata la causa di forza maggiore o il fatto dell’avversario che avesse impedito la tempestiva conoscenza e produzione dei documenti, nonché non decisiva la documentazione ai fini del quantum. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1227 e 1229 c.c., degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., dell’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo: che l’eccezione di aliunde perceptum era stata comunque già sollevata nei gradi di merito; che essa poteva essere proposta anche in appello e in revocazione; che i documenti rinvenuti erano decisivi; che non vi era negligenza dei datori di lavoro perché il rapporto lavorativo successivo non era regolarizzato e le ricerche presso gli enti pubblici sarebbero state inutili; e che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la revocazione e la detrazione delle somme percepite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso i presupposti della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.: i ricorrenti non hanno dimostrato che l’ignoranza dell’esistenza dei documenti dipendesse da forza maggiore o dal fatto dell’avversario, ma solo hanno contrapposto una diversa lettura dei fatti e degli indizi; inoltre, i documenti prodotti sarebbero stati, al più, elementi indiziari utili solo in concorso con altri dati e comunque inidonei a provare direttamente sia l’esistenza sia l’ammontare dell’aliunde perceptum. La Corte ha ribadito che il documento revocatorio deve essere decisivo in senso stretto, cioè idoneo da solo a condurre a una decisione diversa, e che l’onere di provarne la non conoscibilità incolpevole grava sulla parte che chiede la revocazione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.

    documenti decisivi non potuti produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario

    la revocazione è ammissibile solo se i documenti trovati dopo la sentenza erano già riferibili al thema decidendum, non potevano essere prodotti prima per causa non imputabile alla parte e sono decisivi in senso stretto.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di dimostrare la non conoscibilità incolpevole del documento e la sua decisività grava sulla parte che propone la revocazione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte non sviluppa una specifica applicazione autonoma oltre al tema dell’aliunde perceptum e della riduzione del pregiudizio economico.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel motivo, in funzione della dedotta riduzione del dovuto per effetto di quanto percepito aliunde.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi una autonoma violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza autonoma applicazione decisoria.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1206 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 1207 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 1217 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 1229 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per scoperta di documenti decisivi, il documento sopravvenuto deve essere idoneo a provare direttamente un fatto decisivo già dedotto nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; non può fondare la revocazione se introduce un nuovo tema di indagine o se offre solo indizi da completare con altre prove.
  • La parte che chiede la revocazione deve dimostrare non solo la posteriorità del rinvenimento, ma anche che la mancata produzione del documento nel giudizio precedente non dipendeva da propria colpa o negligenza, bensì da forza maggiore o dal fatto dell’avversario.
  • L’eccezione di aliunde perceptum, pur configurandosi come eccezione in senso lato, richiede comunque che il datore di lavoro provi sia l’esistenza di una nuova occupazione del lavoratore licenziato sia l’effettivo importo percepito, poiché tale importo incide sulla quantificazione del danno/retribuzioni dovute.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario o probatorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.