Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine da un giudizio promosso in materia di accertamento del rapporto di lavoro, licenziamento orale e differenze retributive. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei controricorrenti e rigettato l'appello principale della società datrice di lavoro avverso due decisioni del Tribunale di Latina. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che le parti avevano nel frattempo definito transattivamente ogni reciproca pretesa e questione relativa ai rapporti dedotti in giudizio e che, perciò, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia risultava sottoscritta digitalmente da difensore munito del relativo potere e notificata ai difensori dei controricorrenti.

La decisione

La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia al ricorso e, poiché la controversia era stata transattivamente definita e non vi erano contestazioni dei controricorrenti, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia regolarmente proposta determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La misura dell'ulteriore contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e notificata dalla parte munita del relativo potere, comporta l'estinzione del processo quando non vi siano ostacoli processuali o contestazioni rilevanti delle controparti.
  • In presenza di definizione transattiva sopravvenuta della lite, la Corte può compensare integralmente le spese di cassazione ove ciò sia coerente con la rinuncia e non vi siano contestazioni avversarie.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento orale
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.