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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28388/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un giudizio in materia di lavoro subordinato nel quale, in fase sommaria ex L. n. 92/2012, era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, dichiarata la nullità del licenziamento intimato oralmente in data 28.10.2014 e ordinata la reintegrazione con condanna alle retribuzioni maturate. In sede di opposizione, tuttavia, il Tribunale rigettava l'opposizione del datore di lavoro, mentre la Corte d'appello riformava la decisione e respingeva la domanda della lavoratrice, ritenendo che le deposizioni testimoniali non confermassero né la continuità del rapporto né gli indici della subordinazione, né un orario costante o un compenso mensile fisso. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 18, co. 1, L. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale non aveva correttamente individuato gli indici sintomatici del lavoro subordinato e, per ciò, aveva negato le conseguenze sanzionatorie connesse alla nullità del licenziamento orale; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato le testimonianze in ordine alla data di inizio del rapporto e agli orari di lavoro, oltre ad aver interpretato in modo erroneo una deposizione da cui, secondo la ricorrente, emergeva anche un coordinamento dell'attività da parte del resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, mentre è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 18, co. 1, L. 300/1970

    richiamato con riferimento alle conseguenze reintegratorie del licenziamento nullo; la sua applicazione è stata esclusa in via di fatto per il mancato riconoscimento della subordinazione

  • L. n. 92/2012

    richiamata quale disciplina della fase sommaria e di opposizione nella materia dei licenziamenti

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata come sostanziale critica al merito probatorio

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti della responsabilità aggravata, sia per assenza di mala fede o colpa grave sia per mancanza di abuso del processo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
  • Quando la corte territoriale accerta, sulla base delle prove raccolte, l'assenza degli elementi basilari della subordinazione, la parte che ricorre per cassazione deve censurare un effettivo errore di diritto o un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, non limitarsi a prospettare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali.
  • La deduzione dell'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, sotto tale veste, mira solo a sollecitare una revisione del convincimento del giudice di merito in ordine ai fatti controversi.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale; non basta la semplice soccombenza del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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