Cassazione Civile, Ordinanza n. 28391/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 12707/2023 mediante eliminazione dei brani della parte motiva da pag. 11, § 1, fino a pag. 19, § 33, ritenuti frutto di errore materiale e riferibili a un diverso procedimento. Non ha provveduto sulle spese, affermando che nel procedimento di correzione non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a un'ordinanza della Corte di cassazione. Dal testo emerge che l'ordinanza n. 12709/2023, riferita a una controversia instaurata con ricorso di alcuni soggetti nei confronti di una società, conteneva anche da pag. 11, § 1, a pag. 19, § 33, la motivazione di un diverso procedimento deciso nella stessa udienza, concernente un altro ricorrente e la medesima società. Si deduceva quindi che tale parte della motivazione fosse stata inserita per mero errore materiale, non essendo giustificata rispetto al procedimento in esame. Il ricorso chiedeva la correzione dell'ordinanza mediante eliminazione dei brani estranei. La Corte ha inoltre rilevato che, nel procedimento di correzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
artt. 287-288 c.p.c.
Il procedimento di correzione consente di eliminare dall'ordinanza parti della motivazione risultate inserite per errore materiale; il testo della decisione richiama implicitamente tale disciplina senza trascriverne il contenuto.
Massime di principio
- Quando un provvedimento contiene una porzione di motivazione palesemente riferibile a un diverso giudizio, la correzione dell'errore materiale può consistere nell'eliminazione della parte estranea al procedimento.
- La correzione dell'errore materiale presuppone che l'errore sia oggettivamente riconoscibile dal contenuto dell'atto e dal confronto con gli atti del procedimento.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, poiché si tratta di un subprocedimento di natura amministrativa che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
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