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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28383/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di lavoro svolto per anni da un autista addetto all'accompagnamento degli alunni di una scuola materna gestita da una parrocchia, rapporto poi ritenuto dal giudice di primo grado subordinato e continuativo dal settembre 2000, con accertamento dell'illegittimità di un licenziamento orale e condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, TFR e mensilità successive all'impugnazione del licenziamento. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo riconosciuto, confermando solo in parte le domande del lavoratore. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dai difensori; la controparte ha accettato la rinuncia tramite i propri difensori muniti del relativo potere.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, validamente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché la controricorrente aveva aderito alla rinuncia, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere tipico e non estensibile della norma, applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è regolare se sottoscritta dalla parte e dai difensori nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia validamente accettata determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, ult. comma, c.p.c.

    In caso di adesione della controparte alla rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione per rinuncia; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dai difensori e accettata dalla controparte munita del relativo potere, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese se la parte intimata ha aderito alla rinuncia.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento disciplinare
IstitutiPrescrizione

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