Cassazione Civile, Ordinanza n. 28381/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente con funzioni di direttore commerciale dell’area alimentare di una società cooperativa. Al dirigente venivano contestati, in sintesi: la concessione di condizioni di favore a una cooperativa consorziata, in contrasto con il principio di parità di trattamento tra soci; la richiesta e l’acquisizione di copie cartacee e su chiavetta USB di numerose referenze commerciali e di contratti con fornitori nazionali; nonché la ricezione, in alcuni anni, di uno skipass stagionale offerto da un fornitore, con prova ritenuta accertata solo per il 2008. Il lavoratore impugnava il recesso chiedendo l’accertamento dell’assenza di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento e la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare, o in subordine della sola indennità di mancato preavviso. Nel ricorso per cassazione deduceva quattro motivi: (1) violazione degli standard normativi della giusta causa e della giustificatezza con riferimento al trattamento riservato alla cooperativa consorziata; (2) violazione degli artt. 2094, 2104, 2105, 2119 c.c. e degli artt. 1 e 34 CCNL Dirigenti Settore Commercio, sostenendo che le condotte di acquisizione dei dati fossero lecite e coerenti con il rapporto dirigenziale; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c. per l’affermazione della prova dell’omaggio dello skipass nel 2008; (4) violazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto i fatti contestati idonei a integrare la giusta causa di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva, per la prima volta in sede di legittimità, un tema nuovo e non devoluto in appello, fondato su una pretesa illegittimità anticoncorrenziale di un accordo verticale mai allegato né esaminato nei gradi di merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, proponeva una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una diversa valutazione delle condotte contestate. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento probatorio della corte territoriale in ordine all’omaggio dello skipass, senza dedurre un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti. È stato dichiarato inammissibile pure il quarto motivo, poiché anche esso celava censure di motivazione e una contestazione del giudizio di merito sulla idoneità disciplinare dei fatti e sulla lesione del vincolo fiduciario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere usata per proporre una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle condotte rispetto al rapporto di lavoro subordinato dirigenziale.
Richiamato per sostenere che le condotte contestate sarebbero state compatibili con gli obblighi del prestatore.
Richiamato per contestare la sussistenza di violazioni degli obblighi di fedeltà e non concorrenza.
Richiamato in relazione alla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti addebitati.
Richiamato ai fini della nozione di giusta causa di licenziamento e della verifica della rottura del vincolo fiduciario.
art. 1 CCNL Dirigenti Settore Commercio
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 34 del CCNL a sostegno della corretta esecuzione del rapporto dirigenziale.
art. 34 CCNL Dirigenti Settore Commercio
Richiamato dal ricorrente per contestare l’illiceità disciplinare delle condotte addebitate.
Richiamato per contestare l’accertamento del fatto relativo allo skipass e l’apprezzamento delle prove.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
Richiamato in tema di presunzioni semplici per contestare la prova dell’omaggio dello skipass.
Richiamato in tema di presunzioni semplici per contestare la prova dell’omaggio dello skipass.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove, fondate su presupposti di fatto mai allegati o dibattuti nei gradi di merito; il controllo di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.
- La censura formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda concreta o una diversa valutazione delle prove.
- Le doglianze sull’apprezzamento del materiale probatorio e sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non si traducono in un vizio motivazionale nei limiti oggi scrutinabili dalla cassazione.
- Nel giudizio sul licenziamento del dirigente, la lesione del vincolo fiduciario può essere apprezzata anche in relazione a condotte estranee alle mansioni, se idonee a contrastare principi fondanti dell’organizzazione datoriale e a incidere sull’affidamento del datore.
- La contestazione disciplinare e il giudizio di giusta causa devono essere valutati nel perimetro del devolutum: ciò che non è stato dedotto nei precedenti gradi non può essere recuperato in cassazione come nuova eccezione o nuova qualificazione giuridica del fatto.
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