Cassazione Civile, Sentenza n. 17500/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Diniego di rimborso di un credito IVA chiesto con la dichiarazione IVA 2016 relativo a operazioni asseritamente maturate nel 2015. L'Amministrazione aveva rifiutato il rimborso sostenendo che la società era "non operativa" (ristretta base sociale, assenza di dipendenti, mancanza di sede effettiva e contratti utenze, pochissime operazioni) e che le operazioni erano isolate e non riconducibili a un esercizio stabile e continuativo di attività commerciale; la CTR di secondo grado ha dato ragione all'Agenzia. In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la mancata verifica dell'inerenza delle operazioni ai fini della detrazione/rimborso IVA e l'erronea applicazione di presunzioni sulla non operatività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR non abbia verificato la concreta inerenza e strumentalità dei beni acquistati rispetto all'attività imprenditoriale (o programmata) come richiesto dalla normativa IVA e dalla giurisprudenza. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Stabilisce la presunzione iuris et de iure che le cessioni e prestazioni poste in essere da società di capitali costituiscono operazioni nell'esercizio di impresa ai fini IVA; la Corte però chiarisce che, ai fini della detrazione o del rimborso dell'IVA sugli acquisti, non è sufficiente la qualità formale di imprenditore societario, ma va verificata la concreta inerenza e strumentalità degli acquisti rispetto all'attività effettiva o programmata.
Norma richiamata in tema di IVA e detrazione; la pronuncia richiama il principio generale che la detrazione è subordinata all'effettiva inerenza dell'imposta sugli acquisti all'attività d'impresa.
VI Direttiva CEE 77/388, artt. 4 e 17
Rilevanza del diritto comunitario: ai fini della normativa UE non rileva che l'operazione sia isolata, ma la sua inerenza all'attività d'impresa. La Corte richiama i principi comunitari per confermare l'analisi dell'inerenza e della funzionalità degli acquisti.
Prevede la presunzione di non operatività (società di comodo) e sposta l'onere probatorio sulla società per dimostrare cause oggettive che giustifichino l'assenza di ricavi; la Corte osserva però che la CTR non ha svolto un concreto accertamento sulla sussistenza di tali condizioni e si è limitata a richiami generici.
Richiesto dalla ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte conferma che grava sul contribuente dimostrare l'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa quale requisito per la detrazione/rimborso.
Richiamato in tema di mezzi di prova e onere probatorio; la censura sulla valutazione delle prove è stata assorbita dalla decisione favorevole alla ricorrente in ordine al primo motivo.
Cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Norme richiamate come parametro di impugnazione per violazione di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su violazione delle norme IVA e comunitarie (n. 3) e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'introduzione di una nuova nozione fattuale (n. 4) per carenza di interesse.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per censurare l'introduzione di fatti in sede di appello; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza impugnata non poggiava su un accertamento di non operatività fondato sull'art. 30 L. 724/1994.
Richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione delle decisioni della Commissione tributaria; la Corte ha però escluso che fosse possibile censurare la sentenza su quella base per mancanza di ratio decidendi sulla non operatività.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA sugli acquisti la mera qualità formale di societa' di capitali non basta: occorre dimostrare la concreta inerenza e la strumentalità del bene o servizio rispetto all'attività d'impresa effettiva o anche solo programmata.
- La detrazione/rimborso può essere riconosciuta anche in assenza di operazioni attive, se gli acquisti sono necessari per attività preparatorie o per un'iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo dipende da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
- L'onere della prova circa l'inerenza degli acquisti grava sul contribuente: è importante documentare la connessione funzionale degli acquisti con l'oggetto sociale o con progetti imprenditoriali concreti (contratti, piani, fatture, corrispondenze, prove di investimenti preparatori).
- Un accertamento di "non operatività" ex art. 30 L. 724/1994 richiede una compiuta istruttoria e motivazione; non è sufficiente richiamare indizi generici (poche operazioni, assenza di dipendenti, mancanza di sede) senza verificare i presupposti legali della presunzione.
- La commissione giudicante non può rifiutare il rimborso senza esaminare la specifica inerenza delle singole operazioni contestate: valutazioni generiche sulla scarsità dell'attività non sostituiscono l'analisi della funzionalità degli acquisti.
- In sede di difesa/preparazione del ricorso è utile produrre documentazione che provi la pianificazione dell'attività economica (business plan, contratti preliminari, costi preparatori, cause ostative al pieno avvio), per contrastare la presunzione di non operatività e dimostrare i requisiti per la detrazione/rimborso IVA.
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