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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17458/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di rinvio lamentando, con il primo motivo ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 c.c., dell'art. 1027 c.c. e degli artt. 392 e 394 c.p.c., nonché motivazione contraddittoria. In particolare sostiene che la scrittura privata del 16.2.1982 doveva essere interpretata come costitutiva di un mero rapporto obbligatorio (obbligazione personale) e non come costituzione di servitù prediali, che tale eccezione è stata ritenuta inammissibile per tardività dall'impugnata sentenza e che il giudice di rinvio non ha rispettato le regole del procedimento di rinvio previste dagli artt. 392 e 394 c.p.c. (anche con riferimento alla riforma introdotta dalla L. 26.11.1990 n. 353).

La decisione

Il motivo è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 394 c.p.c. non è stato modificato dalla L. n. 353/1990 e che il giudizio di rinvio è un "giudizio chiuso": le parti non possono assumere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio che ha originato la cassazione, salvo che le nuove conclusioni siano rese necessarie dalla sentenza di Cassazione. Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione senza rivedere gli accertamenti e le valutazioni di fatto acquisiti nel precedente processo. Di conseguenza l'eccezione sulla natura della scrittura privata è stata ritenuta inammissibile per tardività e comunque non fondata. Inoltre è stato dato atto (richiamando il Tribunale di Bari) della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 5

    art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

    Norma indicata quale base del motivo di cassazione; la Corte valuta il motivo ma lo dichiara infondato in quanto il vizio denunciato non supera i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 1322 cod. civ.

    Riferita nella doglianza riguardante l'autonomia negoziale; tuttavia la Corte sottolinea che l'interpretazione del contratto non può essere riformulata nel giudizio di rinvio se ciò comporta nuove conclusioni non imposte dalla sentenza di Cassazione

  • art. 1362 cod. civ.

    Richiamata come norma sull'interpretazione del contratto; la Corte afferma che i criteri di interpretazione non autorizzano il giudice di rinvio a rivedere fatti e valutazioni già acquisiti, salvo necessità derivante dalla decisione di Cassazione

  • art. 1027 cod. civ.

    Norma sulla costituzione delle servitù prediali citata dalla ricorrente per sostenere che la scrittura non avesse tale effetto; la Corte osserva che la qualifica di servitù richiede accertamento dei fatti che non può essere riformato nel rinvio se non richiesto dalla Cassazione

  • artt. 392 e 394 cod. proc. civ.

    art. 392 e art. 394 c.p.c.

    Art. 394 c.p.c. interpretato come conferma del principio del "giudizio chiuso" nel rinvio: le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle del giudizio precedente, salvo che la sentenza di Cassazione renda necessarie nuove conclusioni; il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 art.13 comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Riferita in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo

  • Giurisprudenza di riferimento

    Cass. 28.10.1997 n.10598; Cass. sez. lav. 22.5.2020 n.9480; Cass. ord.21.2.2019 n.5137; Cass. sez. lav. 14.6.2006 n.13719

    Citazioni a sostegno del principio consolidato che il giudizio di rinvio è "chiuso" e che non sono ammesse nuove domande, eccezioni o conclusioni diverse salvo quelle rese necessarie dalla sentenza della Corte di Cassazione

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio dopo cassazione il procedimento è "chiuso": non si possono proporre nuove domande, eccezioni o conclusioni diverse da quelle già assunte, salvo che la sentenza di Cassazione imponga nuove questioni.
  • L'interpretazione di un atto o la qualificazione di un vincolo (es. servitù prediale vs obbligo personale) richiede accertamento dei fatti; tali accertamenti non possono essere riformati nel rinvio se non strettamente necessari in relazione alla decisione della Cassazione.
  • Le regole processuali introdotte successivamente al giudizio originario (es. riforme procedurali) non eliminano il principio del giudizio chiuso previsto dall'art. 394 c.p.c.; bisogna verificare se la sentenza di Cassazione abbia effettivamente autorizzato nuove conclusioni.
  • Le contestazioni ritenute tardive o non coerenti con l'oggetto del rinvio possono essere dichiarate inammissibili nel giudizio di rinvio.
  • Sulle questioni di contributo unificato occorre verificare le norme del D.P.R. 115/2002 (art.13 e ss.); il Tribunale o la Corte possono ritenere sussistente l'obbligo di versamento di somme aggiuntive se ricorrono i presupposti normativi.

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