Cassazione Civile, Sentenza n. 17501/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente (Agenzia delle Dogane) aveva proposto ricorso per cassazione ma, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione (cita n. 35861/2023), ha depositato rinuncia al ricorso il 12.03.2024. Il ricorso è stato pertanto dichiarato estinto e non sono stati adottati provvedimenti sulle spese di lite per mancata costituzione della resistente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane notificava a GT Service (rappresentante doganale indiretto) un avviso di accertamento per IVA all'importazione riferita al 2015, contestando la responsabilità solidale del rappresentante per l'imposta e per le sanzioni, in quanto nelle operazioni era stata presentata in dogana una dichiarazione d'intento falsa dall'importatrice Centro S.r.l.. GT Service aveva impugnato l'accertamento. La CTR Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che l'IVA all'importazione sia tributo interno distinto dal dazio e che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto non si estenda all'IVA (ma sia limitata ai soli dazi), escludendo altresì l'obbligo di sanzioni a carico del rappresentante in forza dell'art. 8, comma 3 della l. n. 213.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 (art. 70)
Citato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per l'IVA; la CTR ha ritenuto l'IVA all'importazione tributo interno distinto dai dazi, quindi la responsabilità solidale del rappresentante indiretto prevista per questioni doganali non si estende all'IVA.
d.P.R. n. 633/1972 (art. 8, commi 1 lett. c) e 2)
art. 8, comma 1 lett. c) e comma 2
Riferito circa i casi di responsabilità e regole sull'IVA; la CTR ha escluso la responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione, anche richiamando l'art. 8, comma 3 della legge n. 213.
d.P.R. n. 43/1973 (art. 34)
Richiamato nel ricorso della ricorrente in relazione alla normativa doganale; la CTR ha interpretato le norme doganali nel senso di limitare il controllo dello spedizioniere alla corrispondenza tra dichiarazione e documentazione della merce.
Regolamento CEE 2913/1992 (art. 201, ora art. 77 CDU)
art. 201 (CDC, ora art. 77 CDU)
Citato dall'Agenzia per sostenere la responsabilità del rappresentante; la CTR ha valutato la normativa comunitaria come non idonea a estendere alla IVA la responsabilità solidale prevista per gli obblighi doganali (dazi).
Regolamento CEE 2913/1992 (art. 220)
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; la CTR ha escluso che tale disposizione imponga uno specifico controllo tale da rendere il rappresentante indiretto responsabile per l'IVA in presenza di dichiarazioni mendaci dell'importatore.
Legge n. 213 (art. 8, comma 3)
La CTR ha applicato tale norma per escludere l'obbligo in capo al rappresentante indiretto relativo al pagamento dell'IVA quando in dogana sia stata presentata una dichiarazione d'intento, ritenendo che la responsabilità ricada sull'importatore.
Cassazione (richiamata) n. 35861/2023
Orientamento della Corte di Cassazione citato dall'Agenzia come motivo di valutazione: la ricorrente ha rinunciato al ricorso anche in considerazione di tale giurisprudenza favorevole all'esclusione della responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.
Massime di principio
- L'IVA all'importazione è generalmente considerata un tributo interno distinto dai dazi doganali; la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto prevista per obblighi doganali non si estende automaticamente all'IVA.
- La responsabilità del rappresentante indiretto tende a rimanere limitata ai dazi e agli obblighi doganali veri e propri, salvo che sia provata una sua attiva partecipazione alla frode o una omessa diligente verifica che integri colpa rilevante.
- Il controllo dello spedizioniere/rappresentante indiretto è normalmente circoscritto alla corrispondenza tra la dichiarazione doganale e la documentazione/descrizione oggettiva della merce fornita dall'importatore; non è tenuto a indagini estese sulla veridicità di dichiarazioni d'intento complesse poste in essere dall'importatore.
- In presenza di dichiarazioni d'intento eventualmente inesatte o mendaci presentate dall'importatore, la posizione di responsabilità primaria grava sull'importatore stesso, salvo prova di comportamenti colposi o dolosi del rappresentante che possano integrare responsabilità per l'IVA o per le sanzioni.
- Per ridurre i rischi, il rappresentante indiretto dovrebbe adottare misure di due diligence: esigere e conservare documentazione probatoria dell'affidabilità dell'importatore, verificare la congruità formale delle dichiarazioni ricevute, e prevedere accordi/garanzie contrattuali con l'importatore.
- Se il rappresentante agisce come rappresentante diretto o assume espressamente l'obbligo fiscale, la distribuzione delle responsabilità può essere diversa e va valutata caso per caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17441/2024 del 25/06/2024
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17449/2024 del 25/06/2024
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17458/2024 del 25/06/2024
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17461/2024 del 25/06/2024
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17494/2024 del 25/06/2024
- Sentenza civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17500/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →