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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17449/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento e il risarcimento del danno per abuso di posizione dominante (anni 2005-2009) da parte di Telecom nella gestione dei pagamenti per le chiamate dirette a numerazioni non geografiche (NNG) utilizzate per servizi a valore aggiunto (VAS). Si sostiene che Telecom, in qualità di "operatore chiamante" e gestore della riscossione in bolletta, abbia sospeso unilateralmente i trasferimenti ai gestori delle NNG (adducendo frodi) con finalità escludente, favorendo le proprie NNG e provocando l'uscita di Eutelia e Voiceplus dal mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo. Ha confermato le valutazioni del tribunale e della corte d'appello secondo cui: (i) risultava accertata la posizione dominante di Telecom nel mercato della raccolta delle chiamate; (ii) risultò altresì che Telecom aveva effettuato sospensioni di pagamenti in violazione contrattuale; (iii) però le ricorrenti non hanno fornito prova sufficiente della pretestuosità delle sospensioni, del carattere abusivo (escludente) di tali condotte e del nesso causale tra dette condotte e l'uscita di Eutelia e Voiceplus dal mercato. L'AGCOM aveva rilevato soltanto inadempimenti contrattuali e non una violazione della normativa antitrust. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese (liquidate in Euro 100.200,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    Norma comunitaria che vieta l'abuso di posizione dominante. La corte l'ha richiamata per inquadrare l'ipotesi di abuso escludente, ma ha ritenuto che le attrici non abbiano provato l'esistenza di una condotta idonea a integrare tale abuso né il nesso causale con il danno lamentato.

  • art. 16 del Regolamento 2003/1 - CE

    Richiamato come principio comunitario rilevante per la definizione del mercato rilevante e per l'azione di liquidazione del danno, ma non idoneo a mutare l'esito dato il difetto di prova sulle condotte abusive e sul nesso causale.

  • Raccomandazione 2003/311-CE

    Richiamata come riferimento interpretativo in materia di numerazione e mercati rilevanti; la corte l'ha considerata tra i criteri comunitari, ma ha ritenuto comunque che le prove non dimostrassero l'abuso.

  • Raccomandazione 2007/879-CE

    Ulteriore documento comunitario di riferimento citato per la definizione dei mercati rilevanti; non ha inciso sull'esito per insufficienza probatoria.

  • Comunicazione 97/C732-03 della Commissione Europea

    Richiamata quale orientamento interpretativo sulle metodologie per definire il mercato rilevante; la corte ha applicato i principi richiamati, confermando che la definizione del mercato è preliminare ma non sopperisce alla mancanza di prova dell'abuso e del nesso causale.

  • art. 267 TFUE

    Norma sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Le ricorrenti lamentavano omissione di valutazione che avrebbe richiesto un rinvio; la corte ha ritenuto la questione non rilevante ai fini decisionali e non ha ritenuto necessario il rinvio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sull'onere della prova. La corte ha applicato tale principio per valutare che grava sulle attrici la prova dell'abusività delle condotte e del nesso causale, onere che non è stato assolto.

  • art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    Fondamento per censurare omissione di motivazione o di esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto che le ricorrenti non abbiano specificato adeguatamente i fatti decisivi diversi tra primo grado e appello, impedendo il sindacato in cassazione.

  • art. 348-ter cod. proc. civ. (commi quarto e quinto)

    Norme che limitano l'ammissibilità dell'appello e disciplinano le conseguenze del giudicato: la Corte ha evidenziato che, trattandosi di doppia conforme (decisione di primo grado confermata in appello dopo le modifiche legislative), il sindacato sulla ricostruzione dei fatti è fortemente ridotto.

  • art. 334 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo. La Corte ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto da Telecom ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nella parte finale della sentenza in relazione alla comunicazione/liquidazione di spese; la corte lo ha invocato per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia (applicazione formale delle norme sulle spese processuali).

Massime di principio

  • Per far valere un danno da abuso di posizione dominante occorre non solo dimostrare l'esistenza della posizione dominante, ma provare compiutamente la natura abusiva (escludente) della condotta e il nesso causale diretto tra tale condotta e il danno subito.
  • La corretta definizione del mercato rilevante è preliminare ma non risolutiva: anche con una certa definizione del mercato, la controversia si decide sulla base della prova dell'abuso e del nesso causale.
  • Accertamenti di autorità amministrative (es. AGCOM) limitati alla verifica di inadempimenti contrattuali non equivalgono automaticamente a un accertamento di violazione antitrust; è necessario che l'autorità abbia espressamente qualificato la condotta come anticoncorrenziale per rafforzare la prova in giudizio.
  • Il giudizio sulla valutazione della prova è riservato ai giudici di merito: la Cassazione sindaca i vizi di motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi solo se specificamente e adeguatamente indicati dal ricorrente.
  • In presenza di decisioni "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) e ai sensi delle norme processuali introdotte nel 2012, il margine per ottenere da Cassazione un sindacato indiretto sui fatti è molto ristretto; il ricorrente deve mostrare chiaramente ragioni di fatto diverse tra i due gradi.
  • L'onere della prova incombe sul ricorrente che agisce in risarcimento per presunto abuso: occorre documentare la pretestuosità delle condotte, la loro natura non commerciale ma esclusiva, e la connessione causale col danno economico lamentato.

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