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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22803/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittenti venditori)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare concluso tra due comproprietari promittenti venditori e il promissario acquirente. Quest'ultimo aveva agito per la risoluzione per inadempimento e per ottenere il doppio della caparra confirmatoria, oltre a ulteriori danni. Nel corso del primo grado uno dei promittenti venditori era deceduto; il processo era stato interrotto e poi riassunto. I ricorrenti sostenevano che la notifica dell'atto di riassunzione fosse inesistente o comunque nulla, perché eseguita via PEC senza produzione rituale delle ricevute telematiche di accettazione e consegna, senza deposito del messaggio, del decreto di fissazione dell'udienza e senza attestazione di conformità, oltre che non effettuata correttamente nei confronti degli eredi del defunto con le modalità dell'art. 303 c.p.c. In appello chiedevano la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione al primo giudice. La Corte d'appello aveva invece ritenuto inesistente la notifica, ma aveva dichiarato l'appello inammissibile, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sulla diversa ipotesi di vizio dell'atto di riassunzione in sé e non della sua notificazione. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, in sintesi, la nullità del procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio, la violazione delle norme sulle notifiche telematiche e degli artt. 303, 291, 354 e 383 c.p.c., nonché la necessità di rinnovazione della notifica e di rimessione al giudice di primo grado; aggiungevano che, trattandosi di preliminare avente ad oggetto un bene in comproprietà, vi era litisconsorzio necessario e quindi la sentenza era comunque nulla per contraddittorio non integro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il richiamo della Corte d'appello alla sentenza delle Sezioni Unite n. 12644/2008, perché quel precedente riguardava il vizio dell'atto di riassunzione in sé e non la notificazione dell'atto di riassunzione. Ha affermato che, quando la notificazione della riassunzione è nulla o inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per integrare il contraddittorio. Nel caso concreto, la notifica a mezzo PEC era viziata in modo da dover essere considerata inesistente: erano state prodotte solo copie cartacee semplici, mancava il decreto di fissazione dell'udienza, mancava l'attestazione di conformità agli originali digitali e mancava la prova rituale del perfezionamento della notifica. Di conseguenza la sentenza di primo grado, pronunciata senza contraddittorio integro, è stata cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    doppio della caparra confirmatoria

    richiamato come base della domanda originaria di restituzione del doppio della caparra a seguito della risoluzione per inadempimento del preliminare

  • art. 300, comma 1, c.p.c.

    richiamato per l'interruzione del processo a seguito della morte di una parte

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato per la notifica agli eredi della parte defunta, che deve essere effettuata collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notificazione nulla o inesistente dell'atto di riassunzione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica per integrare il contraddittorio

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    la notifica telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 6 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna costituiscono prova della spedizione e della ricezione del messaggio PEC

  • art. 9 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    quando non sia possibile la prova telematica, l'avvocato può depositare copie analogiche del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, con attestazione di conformità agli originali informatici

  • art. 23, comma 1, CAD

    richiamato quale base dell'attestazione di conformità delle copie analogiche ai documenti informatici

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    richiamato per le conseguenze dell'inosservanza del termine assegnato per la rinnovazione, ove disposto

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione al primo giudice quando la sentenza sia stata pronunciata senza contraddittorio integro

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione con rinvio ad altro giudice del Tribunale di primo grado

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla motivazione della sentenza d'appello

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel contesto della dedotta nullità della sentenza

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel contesto della riassunzione del processo dopo l'interruzione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio processuale dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale nelle censure dei ricorrenti

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale in relazione al diritto di difesa

  • L. 11 agosto 2014, n. 114

    richiamata come legge di conversione che ha ampliato l'ambito dell'art. 9 L. 53/1994

Massime di principio

  • La riassunzione del processo dopo interruzione ha natura bifasica: il deposito tempestivo del ricorso evita l'estinzione, ma la notificazione del ricorso e del decreto deve essere rituale per consentire la valida instaurazione del contraddittorio.
  • La notificazione a mezzo PEC è validamente provata solo mediante la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, oppure mediante copie analogiche con attestazione di conformità agli originali informatici quando la prova telematica non sia possibile.
  • La mancanza della prova rituale della notifica telematica incide sul compimento stesso della notificazione e può determinarne l'inesistenza, non una mera irregolarità formale.
  • Quando la notificazione dell'atto di riassunzione è nulla o inesistente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. per integrare il contraddittorio; non è corretto dichiarare l'appello inammissibile applicando un precedente riferito al diverso vizio dell'atto di riassunzione in sé.
  • La rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è conseguenza della pronuncia di una sentenza resa senza contraddittorio integro, anche quando il vizio derivi dalla notificazione dell'atto di riassunzione in un processo interrotto.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata valida notificazione della riassunzione a uno dei litisconsorti impedisce la regolare prosecuzione del giudizio e travolge la sentenza pronunciata all'esito del processo così riassunto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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