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Sentenza

Sentenza n. 1749/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 803/2025 del Tribunale di Messina - sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della carta elettronica per la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 803/2025 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi € 3.000,00 oltre interessi legali. Il ricorso è stato notificato al Ministero il 9 marzo 2026, dopo la notifica della sentenza avvenuta il 7 maggio 2025 e, quindi, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva adempiuto gli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Messina era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso e che non risultava l’adempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione su istanza di parte, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, prevedendo che l’attività sostitutiva sia svolta senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina relativa ai commissari ad acta nei giudizi di ottemperanza per somme di denaro. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza diretta a ottenere l’adempimento di obblighi pecuniari della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È indicato nella sentenza del Tribunale di Messina quale base del riconoscimento degli interessi legali sul credito spettante al ricorrente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è proponibile quando il giudicato sia formato, l’Amministrazione sia stata posta in condizione di adempiere e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando dagli atti risulti il passaggio in giudicato della decisione e l’inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento degli obblighi conformativi o pecuniari, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità.
  • La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l’incarico rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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