Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato l’Amministrazione all’erogazione di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il valore complessivo di euro 1.000,00 relativo a due anni scolastici di servizio a tempo determinato. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 30 ottobre 2025; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione al capo condannatorio relativo all’attivazione della Carta e all’accredito della somma, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata quale titolo esecutivo, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di euro 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, reperire lo stanziamento e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti delle amministrazioni, la penalità di mora può essere esclusa per altre ragioni ostative, considerate le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla complessità organizzativa dell’adempimento. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica, nel contenzioso seriale sulla Carta elettronica e nella procedura articolata che coinvolge più uffici e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, salvo che ciò sia manifestamente ingiusto o sussistano altre ragioni ostative, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso consente di procedere alla tutela esecutiva e all’ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c. in tema di efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, riconosciuta nel caso concreto in forza del giudicato anche con riferimento agli anni di servizio considerati dalla sentenza ottemperanda.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il capo condannatorio entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia.
- La mancanza di uno stanziamento di bilancio, l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere altre ragioni ostative, da valutare concretamente in relazione ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla complessità organizzativa dell’adempimento.
- La nomina del commissario ad acta e la presenza di concrete ragioni ostative, quali la complessità di una procedura amministrativa articolata e il carattere seriale del contenzioso, possono giustificare il rigetto della domanda di astreinte pur in presenza dell’inerzia dell’amministrazione.
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