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Sentenza

Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per tre annualità, per l’importo complessivo di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 467/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, relativamente a tre annualità di servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale il 16 giugno 2025, ma il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all’attivazione della Carta e all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00. La ricorrente ha dedotto inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale proveniente dal giudice ordinario era stato notificato al domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento e il passaggio in giudicato risultava comprovato dal certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.500,00. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori 60 giorni all’allocazione della somma in bilancio, ove necessario, e alle operazioni di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inosservanza del giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre spese generali e accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, riconosciuta nel caso concreto anche con riferimento alle annualità di servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea; a seguito della modifica normativa, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine integra, nel caso concreto, uno dei presupposti dell’ottemperanza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato considerato prova del definitivo consolidamento del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal giudicato.
  • Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso il domicilio digitale è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, purché il titolo sia esecutivo e il suo passaggio in giudicato sia comprovato.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l’Amministrazione e il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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