Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla seconda fase di una procedura bifasica e relativi verbali di valutazione, nonché differimento dell’accesso ai dati valutativi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui era stata informata della mancata ammissione alla seconda fase di una procedura aperta, anonima e articolata in due fasi, avente a oggetto proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica per punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 45/2021, dell’art. 156, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 4.6, 4.7 e 5 del disciplinare, sostenendo che la procedura avrebbe dovuto proseguire con una pluralità di proposte e non con una sola, poiché otto delle nove proposte valutate non avevano raggiunto la soglia di 40 punti. Ha inoltre censurato il differimento dell’accesso al codice identificativo, al punteggio e alle ragioni della valutazione, deducendo violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di trasparenza e difesa. Con i motivi aggiunti ha dedotto il difetto di motivazione e la contraddittorietà della comunicazione di differimento, nonché la violazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4.7 del disciplinare, sostenendo che la Commissione si fosse limitata a una tabella anonima di coefficienti, giudizi sintetici e punteggi, senza verbalizzare le ragioni dei giudizi espressi per i singoli criteri P1, P2, P3 e P4. L’Amministrazione ha sostenuto che la lex specialis imponesse la soglia minima come requisito qualitativo e non garantisse comunque l’ammissione di tre proposte; ha inoltre affermato di avere consegnato tutti gli atti esistenti e che l’anonimato giustificasse il differimento dell’abbinamento tra codici e concorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la prosecuzione della procedura con una sola proposta. Gli artt. 4.6, 4.7 e 5 del disciplinare devono essere letti congiuntamente: la previsione della selezione di tre proposte è integrata dalla soglia minima di 40 punti, che individua il livello qualitativo necessario per accedere alla seconda fase. Non era quindi possibile ammettere proposte sotto soglia al solo fine di ricostituire numericamente la terna; il fatto che una sola proposta avesse superato la soglia non rendeva di per sé illegittima la procedura. Il TAR ha invece accolto il motivo aggiunto relativo alla carenza motivazionale, unitamente ai profili connessi del secondo motivo introduttivo e del primo motivo aggiunto. La Commissione aveva prodotto soltanto una tabella anonima con coefficienti, giudizi sintetici e punteggi, senza esplicitare le ragioni della collocazione delle proposte nelle diverse fasce di giudizio né verbalizzare il contenuto dei vagli critici successivi richiesti dal disciplinare. Considerata l’ampiezza e la complessità dei criteri tecnici, il dato numerico non era autosufficiente e non consentiva di ricostruire l’iter logico della valutazione. L’anonimato poteva giustificare il differimento dell’abbinamento tra codice e concorrente, ma non poteva sostituire la motivazione né impedire al concorrente escluso di conoscere la propria posizione valutativa oltre quanto strettamente necessario. Il TAR ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la comunicazione di mancata ammissione, i verbali e gli atti conseguenti nella parte relativa alla valutazione della proposta, ordinando la rinnovazione del segmento valutativo con formalizzazione delle ragioni del nuovo giudizio per ciascun criterio della lex specialis. L’esame autonomo della domanda di accesso è stato assorbito, poiché l’annullamento della valutazione ha fatto venir meno l’interesse attuale all’ostensione quale strumento difensivo contro l’esclusione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 1 aprile 2021, n. 45, convertito dalla l. 17 maggio 2021, n. 75
La disposizione configura il ricorso al concorso di idee per la raccolta e comparazione di soluzioni progettuali alternative, senza tuttavia imporre l’ammissione alla seconda fase di un numero predeterminato di proposte indipendentemente dal superamento della soglia qualitativa prevista dalla lex specialis.
art. 156, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
La disciplina del concorso di idee deve essere coordinata con la lex specialis e con la soglia minima di ammissione, sicché la procedura può proseguire con un numero di proposte inferiore a quello astrattamente selezionabile quando soltanto esse superino la soglia.
art. 155 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Nei concorsi di progettazione e di idee la Commissione deve esprimere giudizi sui singoli progetti sulla base dei criteri del bando con una motivazione effettiva; il mero punteggio numerico non è sufficiente quando criteri e sub-criteri non rendono autonomamente ricostruibile l’iter valutativo.
artt. 22 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diritto di accesso deve essere bilanciato con l’anonimato della procedura, che può giustificare un differimento dell’abbinamento tra codice e concorrente quando necessario a preservare l’imparzialità, ma non può determinare l’assenza di motivazione o una stabile non conoscibilità della posizione valutativa del concorrente escluso.
art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Il principio di trasparenza non consente che l’anonimato della procedura impedisca di rendere intelligibili le ragioni della valutazione e della mancata ammissione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione richiede, in presenza di criteri tecnici ampi e complessi, l’esternazione delle ragioni essenziali del giudizio, non essendo sufficiente una tabella di punteggi e giudizi meramente sintetici.
Massime di principio
- In una procedura bifasica disciplinata da una soglia minima di qualità, la previsione della selezione di un determinato numero massimo di proposte non impone di ammettere alla fase successiva proposte che non abbiano superato la soglia; la procedura può legittimamente proseguire con un numero inferiore di concorrenti, anche con uno solo.
- Nei concorsi di idee o di progettazione, il punteggio numerico è motivazione sufficiente soltanto quando i criteri e i sub-criteri della lex specialis siano chiari, analitici e sufficientemente articolati da rendere ricostruibile l’iter logico della Commissione.
- Quando i criteri di valutazione hanno ampiezza e complessità tecniche, la Commissione deve verbalizzare, almeno sinteticamente per ciascun criterio, le ragioni del giudizio e del mancato raggiungimento della soglia; la mera tabella anonima di coefficienti, giudizi sintetici e punteggi non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- L’anonimato nelle procedure concorsuali tutela l’imparzialità della valutazione e può giustificare il differimento dell’abbinamento tra codice e concorrente, ma non può sostituire la motivazione del giudizio tecnico né comprimere il diritto del concorrente escluso di conoscere gli elementi necessari per comprendere e contestare la propria valutazione.
- Quando l’annullamento della mancata ammissione impone la rinnovazione della valutazione, l’interesse autonomo all’accesso agli atti quale strumento difensivo contro l’esclusione può essere assorbito, restando eventualmente attuale in relazione agli esiti della nuova valutazione.
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