Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, n. 270/2025, nella parte relativa all’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia n. 270/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Poiché l’Amministrazione non ha spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Il Ministero, pur regolarmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 500 euro. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 339 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, stabilendo le misure necessarie anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua una delle ipotesi di esperibilità del giudizio di ottemperanza, applicata dal TAR a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La sua condizione di applicabilità è stata ritenuta soddisfatta ai fini dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione a un obbligo puntualmente definito dal titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per conformarsi al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, fissando anche un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione inadempiente, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di compenso, se così stabilito dal giudice.
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