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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16519/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRAP 2004, con interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo infondate le doglianze e insussistente l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa derivante, secondo la contribuente, dalla pendenza davanti alla Corte di giustizia UE della questione sulla compatibilità dell’IRAP con i principi comunitari, nonché dalle conclusioni di Avvocati Generali, dalla dottrina e dalla giurisprudenza contrastanti. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduce violazione dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, censurando il diniego dell’esimente per obiettiva incertezza. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, sostenendo che le norme speciali del 2005 e del 2006 avrebbero escluso la riduzione sanzionatoria per il versamento dell’IRAP e proponendo nuovamente questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005 per irragionevole compressione del contribuente.

La decisione

Prima di esaminare i motivi, la Corte ha preso atto della memoria depositata dalla ricorrente, con cui era stata chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la documentazione dell’avvenuto pagamento del dovuto ai sensi della definizione agevolata richiamata (art. 6 D.L. n. 193/2016 e D.L. n. 119/2018). La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per rinuncia del ricorrente, senza provvedere sulle spese poiché l’Agenzia delle entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla contribuente come norma che esclude le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente in tema di riduzione delle sanzioni per ravvedimento/adempimento; anche su questo profilo non vi è decisione di merito per cessazione della materia del contendere.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    citato dalla ricorrente insieme alla disciplina sanzionatoria; nessuna statuizione di merito è resa dalla Corte.

  • art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005

    indicato dalla ricorrente come disposizione che avrebbe reso inapplicabile la riduzione delle sanzioni per il versamento a saldo dell'IRAP nel periodo d'imposta in corso al 17 giugno 2005.

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 206/2006, conv. in L. n. 234/2006

    richiamato dalla ricorrente per una disciplina analoga relativa ad acconto e saldo IRAP nel periodo d'imposta in corso all'8 giugno 2006.

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale sulle sanzioni IRAP, ritenuta dalla parte irragionevolmente limitativa dei diritti del contribuente.

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    richiamato nella memoria della ricorrente come base della definizione che avrebbe determinato l'avvenuto pagamento del dovuto e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    citato unitamente al D.L. n. 193/2016 quale presupposto della definizione agevolata allegata dalla ricorrente.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deduce la cessazione della materia del contendere in Cassazione allegando l’avvenuto perfezionamento di una definizione agevolata e il pagamento del dovuto, la Corte può prendere atto della definizione e dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere, non vi è pronuncia sul merito delle censure proposte e non si provvede sulle spese se la controparte non si è costituita.
  • Le doglianze relative all’obiettiva incertezza normativa e alla legittimità costituzionale di disposizioni sanzionatorie restano assorbite quando sopravvenga una definizione della pretesa tributaria idonea a chiudere il contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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