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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47721/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di invasione di terreno (art. 633 e 639‑bis c.p.), in relazione all'occupazione e coltivazione di un terreno di proprietà comunale (Rocca di Neto, località Rottura). I motivi di gravame includevano: (1) applicabilità e violazione dell'art. 21 della legge agraria n. 203/1982 (presunto subaffitto e termine di decadenza per il locatore); (2) manifesta illogicità della motivazione e pregiudizio da precedente giudicato (sentenza del Giudice di Pace del 13/2/2013 a favore del ricorrente); (3) intervenuta prescrizione del reato (si assumeva interruzione della consumazione con la sentenza del 2013); (4) violazione dell'art. 1193 c.c. per presunti pagamenti del canone imputabili al terreno oggetto del processo che avrebbero eventualmente sanato la posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'art. 21 legge 203/1982 non rileva perché non si discuteva di subaffitto ma di invasione di terreno comunale assegnato a terzi tramite provvedimento amministrativo del 25/11/2015; le pronunce e controversie precedenti tra privati non incidono sull'assegnazione comunale né sul giudizio penale (art. 649 c.p.p. non applicabile in senso favorevole al ricorrente); non è intervenuta la prescrizione in quanto, per la condotta contestata come perdurante e “aperta”, il termine di prescrizione decorre dalla pronuncia di primo grado (11/9/2019); il tentativo di pagamento del canone non sanava ex se una condotta delittuosa già in atto. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • legge n. 203/1982

    La Corte ha ritenuto che l'art. 21, che vieta subaffitto e prevede decadenza temporale per il locatore, non fosse pertinente perché la questione in esame riguardava l'occupazione abusiva di un terreno comunale assegnato ad altro soggetto e non un rapporto di subaffitto tra privati

  • codice di procedura penale

    art. 606, lett. a), b), e) (motivi di ricorso per cassazione)

    I motivi evocati ai sensi dell'art. 606 sono stati valutati manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione, sulla presunta violazione di norme processuali e sui fatti di causa

  • codice penale

    Il reato contestato (invasione di terreni) è stato ritenuto sussistente alla luce dell'occupazione del fondo assegnato dal Comune a terzo soggetto e non revocata

  • codice penale

    Richiamato tra le norme contestate nell'imputazione; la Corte ha confermato la responsabilità penale senza ritenere i motivi difensivi idonei a escluderla

  • codice di procedura penale

    La Corte ha escluso che precedenti pronunce tra privati (assoluzione del Giudice di Pace) potessero impedire la valutazione del fatto criminoso posto in relazione a un provvedimento amministrativo di assegnazione comunale

  • codice penale

    La Corte, aderendo a consolidata giurisprudenza, ha stabilito che, per la fattispecie contestata e nella configurazione di consumazione perdurante 'aperta', il termine di prescrizione decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado (11/9/2019), sicché la prescrizione non era maturata

  • codice civile

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale prova di pagamenti riferiti ad altri fondi non poteva determinare di per sé l'imputazione del pagamento al terreno occupato né sanare la condotta delittuosa in atto

  • codice di procedura penale

    Applicata per la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende a seguito della inammissibilità del ricorso, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando l'occupazione riguarda un terreno di proprietà pubblica assegnato con provvedimento amministrativo a terzi, le controversie privatistiche tra familiari o precedenti sentenze tra privati hanno rilevanza limitata e non annullano automaticamente la rilevanza penale dell'occupazione.
  • Le norme sulla nullità o decadenza relative al subaffitto (legge agraria 203/1982 art. 21) sono rilevanti solo se effettivamente in discussione una fattispecie di sublocazione o subconcessione; non si applicano quando il nocciolo della questione è l'invasione di un fondo comunale assegnato ad altri.
  • Il pagamento o il tentativo di pagamento del canone per un terreno abusivamente occupato non estingue automaticamente la responsabilità penale: la sanatoria dell'occupazione richiede titolo giuridico valido e, se del caso, intervento dell'ente proprietario o provvedimento giudiziale.
  • In ipotesi di reati continuativi o 'aperti' la decorrenza del termine di prescrizione può iniziare al momento della pronuncia di primo grado; pertanto la valutazione della prescrizione va fatta con attenzione al tipo di reato e alla sua modalità di consumazione.
  • Per impugnazioni in Cassazione è essenziale collegare in modo concreto i profili di illegittimità denunciati alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente ricostruttive o non pertinenti alla fattispecie decisa rischiano l'inammissibilità del ricorso.

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