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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva dichiarato la non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso nel settembre 2013, ascritto ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000). Il Procuratore della Repubblica ha dedotto un unico motivo di cassazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), sostenendo che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, che aumenta di un terzo "i termini di prescrizione", debba applicarsi non solo al termine di base previsto dall'art. 157 c.p. ma anche al termine relativo agli effetti degli atti interruttivi di cui all'art. 161, comma 2, c.p., con conseguente aumento da 2 anni a 2 anni e 8 mesi del termine di interruzione; ciò avrebbe impedito la prescrizione alla data della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse del ricorrente. La Corte ha osservato che, ancorché si trascuri l'esattezza della nuova interpretazione normativa prospettata dal Procuratore, il fatto commesso nel settembre 2013 avrebbe comunque portato alla prescrizione del reato nel maggio 2024; essendo intervenuta la prescrizione nelle more del giudizio di legittimità, il ricorso non poteva più conseguire un vantaggio pratico al ricorrente. Perciò il motivo non è stato esaminato nel merito e il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Indica la fattispecie di reato contestata in primo grado. La Corte non ha pronunciato interpretazioni sul merito di questa norma, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata come causa di impugnazione in cassazione (violazione di legge). La Corte non ha esaminato il merito della violazione denunciata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 157 c.p.

    Regola i termini necessari di prescrizione (termine di base). Il ricorrente invocava aumento ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 74/2000, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per inammissibilità del ricorso.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Disposizione sui termini relativi agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione. Il ricorrente sosteneva che tale termine dovesse essere aumentato di un terzo dall'art. 17 d.lgs. 74/2000; la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale.

  • art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede l'aumento di un terzo dei "termini di prescrizione" ai fini delle fattispecie tributarie. Il Procuratore pretendeva che la formula riguardasse sia il termine di base sia i termini per gli atti interruttivi; la Corte non ha risolto l'interpretazione sostanziale, avendo escluso la sussistenza di interesse a impugnare per sopravvenuta prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona durante il giudizio di legittimità, il pubblico ministero può perdere l'interesse ad impugnare: la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse senza entrare nel merito.
  • Prima di proporre ricorso per questioni di calcolo della prescrizione, verificare che, anche se la propria interpretazione fosse accolta, esista ancora un vantaggio pratico (cioè che il reato non sia già estinto).
  • La questione se un aumento previsto da una norma speciale (es. art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000) si applichi anche ai termini legati all'interruzione (art. 161 c.p.) è problematica e può rimanere non decisa se il rimedio è ormai inutile per intervenuta prescrizione; va dibattuta in un caso con interesse processuale attuale.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, tende a pronunciarsi prima sulla rilevanza processuale (interesse/ammissibilità) e solo successivamente, se necessario, sui profili interpretativi sostanziali.
  • Per contestare efficacemente calcoli complessi della prescrizione, documentare e calcolare chiaramente: data del fatto, termine di prescrizione di base (art. 157 c.p.), eventuali aumenti normativi, e l'effetto concreto degli atti interruttivi (art. 161 c.p.).

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