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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corbelli, nella sua qualità di legale rappresentante della Energy Forest Srl, è stato accusato di: a) omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2014, in concorso con altri, realizzando un profitto superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge; b) occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie riferite alla società, in modo da ostacolare la ricostruzione del reddito e del volume d'affari. In Cassazione ha proposto cinque motivi di impugnazione: (1) mancata nomina di perizia contabile in appello per verificare gli elementi passivi del reddito; (2) insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico (volontà di evadere le imposte) e mancanza di prova dell'istituzione delle scritture contabili; (3) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (4) vizio nel trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (5) irregolarità nell'entità della confisca, non essendo stato accertato l'effettivo ammontare del profitto conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittime le conclusioni della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ravenna: pena unica per i reati unificati (1 anno e 8 mesi di reclusione), esecuzione sospesa condizionalmente, non menzione, e confisca della somma di euro 132.073,87. Sul punto della perizia, la Corte ha osservato che l'accertamento tributario si fondava su documentazione contabile acquisita presso imprese clienti/fornitrici e non su presunzioni induttive, per cui la richiesta di perizia era meramente esplorativa e poteva essere legittimamente respinta. Il dolo (anche come dolo eventuale riguardo al superamento della soglia di punibilità) è stato ritenuto desumibile dalla persistente omissione e dal mancato pagamento delle imposte. Quanto all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, la condotta di occultamento/distruzione è integrata anche dalla mancata conservazione di fatture o altri documenti obbligatori, risultando comprovata la commissione del reato. La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata esclusa in ragione della non trascurabile entità dell'evasione e della reiterazione delle omissioni su più periodi d'imposta; le attenuanti generiche non sono state riconosciute perché il ricorrente non ha indicato elementi nuovi meritevoli di valutazione leniente; la confisca è stata ritenuta proporzionata al profitto costituito dall'imposta evasa. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Il reato si realizza non solo per la mancata tenuta delle scritture contabili ma anche per la mancata conservazione di altri documenti obbligatori (es. fatture emesse o ricevute); la Corte ha ritenuto integrato il reato perché tali documenti risultavano comunque formati presso i clienti/fornitori

  • codice penale, art. 131-bis

    La particolare tenuità del fatto è valutata con ampia discrezionalità dal giudice di merito; qui è stata esclusa per la non trascurabile entità dell'evasione e per la reiterazione delle omissioni su più periodi, rendendo insindacabile la scelta se non per manifesta illogicità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento previsto

Massime di principio

  • La richiesta di consulenza contabile in appello può essere respinta se l'accertamento tributario si basa su documentazione oggettiva acquisita (es. contabilità di clienti/fornitori) e la perizia viene proposta in modo meramente esplorativo senza specifici elementi di criticità.
  • Il dolo di evasione può essere desunto dal comportamento complessivo, inclusa la persistenza nell'omissione e il mancato pagamento delle imposte; il dolo eventuale è sufficiente per ritenere superata la soglia di punibilità quando il rischio di superamento era concretamente prevedibile e accettato.
  • L'art. 10 del d.lgs. 74/2000 comprende sia la mancata tenuta sia la mancata conservazione di documenti obbligatori (es. fatture); la presenza di tali documenti presso terzi può suffragare l'esistenza degli stessi e l'integrazione del reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è applicabile con cautela: importi non trascurabili o condotte ripetute su più periodi ostano alla sua applicazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche non vengono riconosciute se il ricorrente non indica elementi nuovi e rilevanti che modifichino la valutazione della responsabilità; la valutazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • La confisca del profitto del reato fiscale può essere commisurata all'ammontare dell'imposta evasa quando la responsabilità e l'entità dell'evasione risultano accertate.

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