Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000 (contestazione della qualificazione delle fatture come inesistenti e della valutazione probatoria relativa all'assenza di pagamenti); 2) censura sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione del beneficio della non menzione, con deduzioni su elementi di fatto ritenuti erronei dalla Corte territoriale; 3) impugnazione della misura di confisca ritenuta eccedente rispetto al profitto effettivamente conseguito, contestando che l'intero importo dell'IVA indicata nelle fatture inesistenti costituisca profitto confiscabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (attacco alla valutazione di merito non adeguatamente motivato in cassazione). Ha ritenuto fondati, almeno in parte, il secondo e il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per una nuova valutazione in ordine alla negazione del beneficio della non menzione e per la rideterminazione della confisca, poiché la Corte territoriale non ha adeguatamente distinto tra perfezionamento del reato e profitto effettivamente realizzato (la confisca deve riguardare l'importo effettivamente utilizzato in compensazione e quindi il profitto concretamente realizzato). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna di merito resta in gran parte confermata; la sentenza è annullata con rinvio solo per le parti indicate

Norme richiamate

  • dlgs n. 74 del 2000

    art. 2; art. 8; art. 1, lettera t); art. 12-bis

    art. 2 e art. 8: norme che incriminano le condotte relative a dichiarazioni fiscali contenenti operazioni inesistenti; art. 1 lett. t) fornisce la definizione di 'imposta evasa' e include l'inesistente credito di imposta in sede di valutazione delle soglie; art. 12-bis impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. La Corte distingue tra perfezionamento del reato (presentazione della dichiarazione falsificata) e il profitto effettivamente realizzato, richiedendo che la confisca sia rapportata alla parte effettivamente utilizzata nella compensazione

  • codice penale

    art. 240 (richiamo storico)

    citato come riferimento storico/lessicale sulla confisca 'del prodotto del reato' per spiegare l'ambito della confisca prevista dal dlgs 74/2000; la Corte sottolinea che il lessico diverso tra norme non equivale automaticamente a identità di contenuto tra 'imposta evasa' e credito inesistente

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammessi attacchi generici alla valutazione di fatto: per ottenere accoglimento occorre censurare specificamente le ragioni della motivazione e dimostrare illogicità o contraddittorietà manifesta
  • La mera mancata effettuazione del pagamento indicato in fattura è un elemento altamente sintomatico di fittizietà delle operazioni; tuttavia spetta al giudice di merito valutare complessivamente le ulteriori circostanze probatorie
  • La confisca nei reati tributari deve essere proporzionata al profitto effettivamente realizzato: quando il profitto deriva da indebita compensazione, occorre calcolare la parte di credito inesistente che è stata concretamente utilizzata per estinguere obbligazioni tributarie
  • La distinzione tra 'completamento del reato' (presentazione della dichiarazione con dati mendaci) e 'profitto realizzato' è centrale: il primo si verifica con la dichiarazione falsificata, il secondo richiede che il vantaggio economico sia effettivamente conseguito (es. compensazione perfezionata)
  • La negazione del beneficio della non menzione deve essere motivata con riferimenti di fatto precisi e pertinenti; motivazioni generiche o basate su argomenti ancipiti possono essere rimesse al giudice di merito per nuova valutazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.