Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 28/01/2019 n. 4; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità). La ricorrente aveva omesso di comunicare, alla presentazione della domanda di beneficio, che il figlio era detenuto; la Corte di merito aveva ritenuto che tale omissione comportasse la riduzione del beneficio e non la revoca, e aveva negato l'applicazione dell'art. 131‑bis motivando richiamando interessi pubblicistici connessi all'indebita erogazione di sussidi pubblici. La ricorrente ha inoltre allegato che l'indebito ammontava complessivamente a euro 1.000, circostanza non valutata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul merito e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto relativo all'applicazione dell'art. 131‑bis e alle generiche. Preliminarmente è stato altresì chiarito che il fascicolo era stato correttamente restituito alla Terza Sezione e che la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore non era accoglibile per mancata previa richiesta di trattazione orale. La Corte ha censurato la motivazione stereotipata dei giudici di merito che escludeva aprioristicamente la causa di proscioglimento richiamando genericamente interessi pubblicistici.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4
Norma richiamata quale fattispecie di reato per la quale la ricorrente era stata condannata; costituisce il fondamento della responsabilità penale censurata.
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità richiede una valutazione concreta e motivata degli elementi (importo indebito, dinamica, colpevolezza, interessi pubblici) e non può essere esclusa a priori con argomentazioni generiche sui pubblici interessi; perciò ha annullato e rinviato perché tale valutazione sia svolta correttamente.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. va valutata caso per caso: importo dell'indebito, modalità, grado di colpa e conseguenze devono essere considerati nella motivazione.
- La mera invocazione di interessi pubblicistici o la considerazione generale che reati contro la pubblica amministrazione non possano beneficiare della particolare tenuità non è sufficiente: i giudici devono fornire motivazioni specifiche e concrete.
- L'omessa comunicazione di una circostanza rilevante (es. detenuto in famiglia) può incidere sul beneficio ma la sanzione concreta (riduzione vs revoca) dipende dalla valutazione delle conseguenze e della gravità dell'omissione.
- Se il difensore contesta l'entità dell'indebito (es. importo modesto come €1.000), i giudici devono esaminare e valutare tale allegazione prima di escludere il proscioglimento per particolare tenuità.
- Sui profili procedurali, richieste di differimento dell'udienza per trattazione orale devono essere formulate tempestivamente e rispettare le modalità richieste; la mancata previa richiesta di trattazione orale può giustificare il diniego.
Testo integrale
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