Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di riesame, della misura cautelare detentiva disposta nei confronti di Sergio Mosca per concorso in omicidio pluriaggravato (premeditazione e metodo mafioso) e reati connessi di porto e detenzione illecita di armi. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) violazione degli artt. 192 comma 3, 273 e 292 c.p.p. e art. 606 c.p.p. (lett. c) ed e)) per errata valutazione e carenza di motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Salvatore Belviso e per la mancata considerazione dei riscontri contrari (tra cui le versioni di Renato Cavaliere e le vicende Longobardi/Celotto); si contesta che i riscontri ritenuti dal giudice non siano individualizzanti rispetto a Mosca; (2) violazione dell'art. 292 c.p.p. (comma 2) e art. 606 c.p.p. (lett. e)) per mancata e insufficiente valutazione delle deduzioni difensive depositate in memoria e sollevate in udienza, con particolare riguardo alle incongruenze logiche delle chiamate in correità e all'autonomia di iniziativa dell'esecutore materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiutamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Belviso, Rapicano, Spera e Cavaliere), nonché l'esistenza di riscontri oggettivi e di convergenza individualizzante fra le fonti. La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini della gravita' indiziaria, le differenze tra le versioni sul movente (che sono elementi secondari) e ha affermato che le criticità difensive erano spesso di natura meramente rivalutativa o generica. Inoltre, ha confermato che il Tribunale ha adempiuto all'obbligo motivazionale anche tramite rinvio alle argomentazioni del provvedimento genetico, circostanza lecita se accompagnata da un vaglio critico, come avvenuto. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma invocata come criterio di censura per motivi di nullità di motivazione o violazione di legge; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di norme specifiche o della manifesta illogicità della motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sui riscontri delle dichiarazioni di collaboratori e chiamate in correità; la Corte ha ritenuto che fossero stati valutati riscontri oggettivi e convergenze individualizzanti, ai sensi dell'articolo.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte sottolinea che il giudizio di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito, se non in presenza di violazioni normative o manifesta illogicità.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha valutato che sussistessero esigenze cautelari compatibili con la misura confermata.
art. 292 cod. proc. pen.
Disciplina la utilizzabilità delle chiamate in correità; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione delle chiamate purché autonome e individualizzanti.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che regola l'udienza di riesame: la Corte ricorda l'obbligo del tribunale di esaminare le censure difensive, ma precisa che il rinvio per relationem è ammesso se non idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in caso di conferma della detenzione; la Corte ha disposto l'invio della copia.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla partecipazione ad associazione mafiosa: la Corte ha evidenziato la specifica condizione di militanza dei collaboratori nell'organizzazione come elemento di valutazione della conoscenza comune dei fatti.
D.P.R. 309/1990
Norme in materia di sostanze stupefacenti menzionate nel contesto dei precedenti penali del ricorrente; richiamate a fini descrittivi della situazione personale dell'imputato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Sez. U, n. 20804/2012 (Aquilina) e altre pronunce citate
La Corte richiama precedenti sul valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori, sui criteri di valutazione (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontro oggettivo) e sui limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: intervenire solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, non per diverse valutazioni di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire base per misure cautelari se risultano credibili soggettivamente, intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri oggettivi indipendenti; la convergenza fra più chiamate è valorizzabile a condizione di autonomia genetica e assenza di intese fraudolente.
- Divergenze o versioni alternative sul movente non necessariamente annullano la valutazione di gravà indiziaria se è comunque assicurata l'individuazione dell'autore e la sussistenza di riscontri individualizzanti.
- L'obbligo del Tribunale del riesame di affrontare le deduzioni difensive può essere soddisfatto anche tramite motivazione per relationem, purché il provvedimento mostri un vaglio critico e non sia un mero rinvio privo di riscontro alle censure.
- La mera contestazione assertiva o una rivalutazione dei fatti da parte della difesa, senza dimostrare che l'errore incide sulla tenuta logica dell'impianto decisorio, è insufficiente a far dichiarare la nullità o l'inammissibilità del provvedimento cautelare.
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