Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Roma deducendo: (1) errata interpretazione della precedente pronuncia della Corte di cassazione e del giudice del rinvio, perché la Corte di appello aveva ritenuto che l'annullamento disposto dalla Cassazione riguardasse soltanto la fattispecie D) del capo 23, mentre in realtà la Cassazione aveva annullato la condanna per omessa valutazione del principio del ne bis in idem con riguardo alle altre ipotesi (A), B), C) ) e avendo omesso di considerare la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Latina che aveva escluso la fattispecie D); (2) violazione di norme processuali perché la Corte di appello non aveva risposto agli ulteriori motivi di appello non preclusi dopo la sentenza della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Ha rilevato che il capo 23 comprende più fattispecie dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, che la Corte territoriale non aveva esaminato la sentenza del Tribunale di Latina (22-28/11/2017) da cui poteva emergere un ne bis in idem, e che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato l'annullamento della Cassazione come limitato alla sola lettera D). Ha pertanto disposto che la Corte territoriale riesamini la questione del ne bis in idem e, se necessario, dia risposta anche ai motivi di appello assorbiti. Sentenza annullata con rinvio (deciso il 10/09/2024).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il capo 23 contestato riguarda violazioni dell'art. 73; la sentenza osserva che il capo è composto da più ipotesi (lettere A, B, C, D) e richiede che la Corte territoriale valuti le singole fattispecie alla luce del principio del ne bis in idem e delle precedenti decisioni di merito.
principio del ne bis in idem
La Corte ha richiamato il principio del divieto di doppia punizione: va verificato se decisioni precedenti (G.u.p. del Tribunale di Latina) abbiano già escluso talune ipotesi di reato e, in tal caso, evitare una duplicazione della condanna; l'omessa valutazione di tale questione giustifica l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando un capo d'imputazione comprende più fattispecie alternative (lettere o distinte ipotesi), il giudice deve valutare separatamente l'effetto di precedenti decisioni (es. ordinanze G.u.p. o sentenze) su ciascuna fattispecie per verificare il ne bis in idem.
- Se la Corte di cassazione annulla una sentenza per omessa valutazione del ne bis in idem, il giudice di rinvio non può limitare l'interpretazione dell'annullamento ad una sola ipotesi già esclusa in primo grado: deve esaminare l'intero capo e le decisioni precedenti depositate nel fascicolo.
- I motivi di appello 'assorbiti' dalla decisione della Cassazione non diventano automaticamente preclusi: il giudice di rinvio, se questi motivi non sono stati resi inammissibili o preclusi formalmente, deve valutare e, se necessario, rispondere anche a tali censure.
- In presenza di pronunce antecedenti che escludono talune fattispecie, il giudice di merito deve motivare esplicitamente il motivo per cui ritiene che non sussista il ne bis in idem o, al contrario, adattare la decisione alla rilevazione dell'esclusione.
- La mancata considerazione di elementi decisivi provenienti dagli atti del procedimento (es. sentenze o ordinanze depositate) costituisce vizio che giustifica l'annullamento con rinvio perché impedisce una decisione completa e motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47621/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →