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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12189/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla determinazione della plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un compendio immobiliare (trasferito in parte in piena proprietà e in parte con diritto di superficie) alla società Alba Due S.r.l.; contestazione dell'uso del valore accertato ai fini dell'imposta di registro quale parametro per il corrispettivo tassabile, deduzioni sulla mancata vocazione edificatoria dei terreni, sui calcoli dei costi da portare in diminuzione della plusvalenza e sull'omessa pronuncia della CTR su specifiche questioni di diritto e di quantificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1, 2, 3 e 4 per le ragioni esposte (sopravvenuta carenza di interesse per parte della questione dopo annullamento parziale in autotutela operato dall'Agenzia; motivi di merito che richiederebbero riesame istruttorio; ragioni decisorie della CTR correttamente individuate). Ha invece accolto i motivi 5, 6 e 7, ritenendo che la CTR abbia omesso di pronunciarsi su censure autonome e specifiche relative all'erroneità del calcolo della plusvalenza (quantificazione dei costi e determinazione del costo storico del diritto di superficie). L'ottavo motivo relativo al difetto di motivazione sulle sanzioni è stato ritenuto infondato (la motivazione dell'atto sanzionatorio è assolta 'per relationem' se la sanzione è contestata con l'atto di rettifica). La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria per nuovo e motivato esame; la Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di legittimità. Si rileva altresì che l'Agenzia aveva previamente disposto annullamento parziale in autotutela rideterminando la plusvalenza a euro 380.760,00, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte dalle parti; invocato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia della CTR su talune censure; la Corte ha ritenuto fondate alcune di tali doglianze (motivi 5-7) in quanto censure autonome e non implicitamente decise.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 1 comma 2

    Richiamato in relazione al principio di decisionalità nel processo tributario; la ricorrente lamentava violazione del principio di cui all'art. 1 co.2, ma la Corte ha trattato la questione nell'ambito dell'obbligo di pronuncia.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 56

    Norme processuali tributarie richiamate dalla ricorrente per impugnazioni e deduzioni in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che contestava l'ammissibilità di nuove questioni in appello, osservando che la CTR aveva motivato diversamente (acquiescenza all'atto di rettifica e accertamento positivo).

  • cod. civ. art. 1306, comma 2

    Richiamato a supporto delle doglianze sulla formazione del consenso e delle deduzioni probatorie; la Corte lo menziona nell'elencare i motivi ma non ne dà applicazione decisiva autonoma.

  • TUIR (d.p.r. n. 917/1986), artt. 67 e 68

    Norme fiscali relative alla determinazione della base imponibile per plusvalenze immobiliari: la quantificazione della plusvalenza e l'esatto computo dei costi deducibili sono questioni centrali; la Corte ha ritenuto che la CTR omettesse di pronunciarsi su contestazioni precise riguardanti tali calcoli (motivi accolti).

  • d.lgs. n. 147/2015, art. 5 comma 3

    Norma di interpretazione autentica richiamata come fondamento del provvedimento di annullamento parziale in autotutela operato dall'Agenzia; la Corte segnala che l'applicazione di tale norma ha determinato la rideterminazione della plusvalenza e una parziale cessazione della materia del contendere.

  • d.p.r. n. 917/1986, art. 81 lett. b)

    Norma sulla qualificazione edificatoria ai fini fiscali evocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto però che la questione dell'edificabilità fosse stata già affrontata dall'ufficio e dalla CTR con riferimento a documenti (certificato di destinazione urbanistica e permesso di costruire).

  • cod. proc. civ. art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Capacità di cassazione per violazione di norme di diritto o omessa pronuncia su questioni decisive; numerosi motivi di cassazione sono stati formulati su tali basi: la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni (per carenza di interesse o natura meramente endoprocedimentale) e ha accolto altri per omessa pronuncia su censure autonome (5-7).

  • cod. proc. civ. art. 378

    Norma sul deposito di memorie in Cassazione; richiamata solo per atti processuali (memoria difensiva depositata dalla contribuente).

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 16 comma 2

    Prevede l'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio; la Corte osserva che tale obbligo opera solo quando la sanzione è irrogata con atto separato; se la sanzione è contestata unitamente all'atto di rettifica/accertamento, la motivazione può intendersi assolta 'per relationem' se la pretesa fiscale è adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale opera un annullamento parziale in autotutela rideterminando la pretesa, la materia del contendere può cessare parzialmente e rendere inammissibili alcune censure per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi in modo espresso su censure autonome e specifiche sollevate dalle parti; l'omessa pronuncia su questioni rilevanti di quantificazione fiscale può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • Non tutte le nuove questioni proposte in appello sono automaticamente inammissibili: occorre valutare se la questione sia già stata implicitamente o esplicitamente dedotta o accolta in precedenti atti (es. acquiescenza all'atto di rettifica) o se costituisce elemento nuovo rilevante.
  • Nelle controversie sulle plusvalenze immobiliari è essenziale che il giudice valorizzi documentazione urbanistica (permessi di costruire, certificati di destinazione urbanistica) e dia conto della determinazione del corrispettivo e dei costi deducibili; omissioni in tali valutazioni possono portare a remittal per riesame.
  • In tema di sanzioni tributarie, la motivazione dell'atto sanzionatorio è richiesta solo se l'irrogazione avviene con atto separato; se la sanzione è contestata con l'atto di rettifica/accertamento, la motivazione può considerarsi assolta se la pretesa fiscale è adeguatamente motivata.

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