Cassazione Civile, Sentenza n. 12074/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte dell'Agente della riscossione della sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente ordinando il rimborso di somme pagate per la cancellazione di un'ipoteca relativa a cartella di pagamento IRAP 2003 e l'ottemperanza della sentenza. Equitalia contestava che la sentenza non fosse passata in giudicato e che, alla data del deposito (11/02/2016), non fosse applicabile la nuova disciplina (art. 69 D.Lgs. 546/1992 nella formulazione novellata) che rende immediatamente esecutive le sentenze di condanna al pagamento, essendo l'entrata in vigore subordinata a decreto ministeriale; eccepiva altresì che l'art. 68, comma 2, non fosse applicabile se non alle ipotesi di pagamento frazionato previste dal primo comma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha confermato la validità delle notifiche a mezzo PEC operate dagli avvocati (ai sensi della L. 21/1994, art. 3-bis) e ha affermato il principio secondo cui le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse dopo il 1° gennaio 2016, hanno natura immediatamente precettiva e sono esecutive anche se non passate in giudicato, non potendosi limitare tale efficacia alle sole ipotesi tassative dell'art. 68, comma 1. Ne deriva che il contribuente può chiedere l'ottemperanza ex art. 70 anche per sentenze non definitive emesse nel periodo considerato. Conseguentemente il ricorso di Equitalia è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi euro 3.000,00 oltre oneri e accessori).
Norme richiamate
"Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 ..."
La Corte ha ritenuto che il comma 2 evidenzia l'effetto immediato delle decisioni favorevoli al contribuente (obbligo di rimborso entro termine breve) e contribuisce a fondare l'esecutività pratica delle sentenze tributarie anche se non definitive.
"Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ... sono immediatamente esecutive"
La Corte ha affermato la natura immediatamente precettiva dell'art. 69: le sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento sono esecutive anche se non passate in giudicato e tale efficacia non è sospesa dall'assenza del decreto ministeriale che era richiamato dalle modifiche normative.
Regola il procedimento di ottemperanza; la Corte ha confermato che il contribuente può esperire il giudizio di ottemperanza anche quando la sentenza non è ancora definitiva, alla luce della natura esecutiva riconosciuta alle sentenze tributarie dal quadro normativo e dalla giurisprudenza.
La riformulazione intervenuta nel 2016 ha esteso l'applicazione delle norme del codice di procedura civile alle impugnazioni in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che detta novellazione non osti al riconoscimento dell'effetto esecutivo delle sentenze tributarie emesse dopo il 1/1/2016.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
Consente agli avvocati di notificare atti mediante posta elettronica certificata senza preventiva autorizzazione dell'Ordine; la notifica del ricorso per cassazione via PEC è stata ritenuta valida.
D.Lgs. n. 156/2015, art. 12 (e modifiche collegate)
Pur avendo subordinato formalmente l'entrata in vigore di talune modifiche a decreto ministeriale, la Corte ha ritenuto che la natura precettiva ed esecutiva delle sentenze sia principio immanente e non dipendente dall'adozione del decreto, applicabile alle sentenze emesse dopo il 1/1/2016.
Codice di procedura civile, art. 282
Il richiamo alle norme civili compatibili, e in particolare al principio dell'esecutività provvisoria delle sentenze, sostiene l'interpretazione dell'immediata efficacia delle decisioni tributarie favorevoli al contribuente.
Massime di principio
- Se una commissione tributaria pronuncia una sentenza di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento in favore del contribuente successivamente al 1° gennaio 2016, tale sentenza ha natura immediatamente precettiva ed è esecutiva anche se non passata in giudicato; il contribuente può quindi chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70.
- La mancata emanazione di un decreto ministeriale previsto per regolare aspetti attuativi non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza tributaria quando dalla normativa e dal sistema processuale si desume un principio generale di immediata esecutività.
- La norma che prevede il rimborso d'ufficio (art. 68, comma 2) conferma l'obbligo dell'amministrazione di provvedere al rimborso entro termine breve e legittima il ricorso alla procedura di ottemperanza in caso di inerzia.
- Le notifiche a mezzo PEC effettuate dagli avvocati, anche prima dell'estensione completa del processo tributario telematico, sono valide ai sensi dell'art. 3-bis della L. 53/1994, pertanto non costituiscono motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In pratica, quando si verifichi una sentenza favorevole al contribuente: verificare la data della sentenza (dopo il 1/1/2016 la tendenza è a ritenere l'esecutività immediata), raccogliere prova dei pagamenti eventualmente effettuati e, in caso di mancata esecuzione dell'Amministrazione, promuovere il giudizio di ottemperanza chiedendo il rimborso o lo sgravio; l'impugnazione del provvedimento amministrativo non sospende automaticamente l'obbligo di esecuzione da parte dell'amministrazione salvo che siano ottenute misure cautelari o garanzie specifiche.
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