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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12114/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Totaro chiedeva la condanna dei convenuti alla costruzione di un tratto di muro di cinta a prolungamento del muro divisorio già esistente, sostenendo che il confine ricadesse nella posizione del muro (supportando la tesi con due scritture private del 1991 e 1993) e contestando la conclusione del CTU che aveva rilevato la posizione del muro totalmente all'interno del fondo dei convenuti. In cassazione deduceva violazione di legge e travisamento delle risultanze istruttorie (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) relativo all'origine naturale o artificiale del dislivello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente contestasse in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito senza indicare alcuna norma violata e senza poter sindacare in sede di legittimità il convincimento del giudice di merito; sulla seconda doglianza ha ritenuto che non fosse indicato un 'fatto storico' omesso nel senso richiesto dalla giurisprudenza (art. 360 n.5) e, inoltre, che la decisione di merito si fondava sull'accertamento che il muro era nella proprietà dei controricorrenti, con la conseguenza che la disciplina delle limitazioni per muri tra fondi a dislivello (art. 887 c.c.) non si applicava. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dei controricorrenti: compensi 4.000 euro oltre spese forfettarie 15%, esborsi 200 euro e accessori di legge. La Corte ha inoltre rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)

    Regime dei motivi di ricorso per cassazione: il vizio di violazione di legge (nn.3 e 4) richiede specifica indicazione della norma; il motivo n.5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e richiede che il fatto sia indicato testualmente e dimostrato dagli atti; la valutazione delle risultanze di fatto resta di competenza del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il convincimento del giudice fondato sulla valutazione del materiale istruttorio non è sindacabile in cassazione se attiene alla valutazione di fatto; la Corte richiama i commi 1 e 2 sul potere motivazionale del giudice di merito.

  • art. 887 c.c.

    La disciplina civilistica sulle opere di contenimento tra fondi a dislivello non si applica quando il muro è costruito interamente nel suolo di uno solo dei fondi: pertanto, l'accertamento che il muro è nel fondo dei controricorrenti esclude le limitazioni invocate dal ricorrente.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il raddoppio del versamento del contributo unificato in ipotesi previste; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per applicare tale disciplina al ricorrente, se dovuto.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati come norme che presidiano gli obblighi di specificazione dei dati e delle deduzioni nel ricorso per cassazione, in particolare con riferimento alla individuazione del 'dato' testuale o extratestuale su cui fondare la doglianza per omesso esame di fatto.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione non è una sede per rivedere il merito delle valutazioni probatorie: chi impugna deve indicare specifiche violazioni di norme o l'omesso esame di un fatto storico chiaramente individuato nei termini richiesti dall'art. 360 n.5 c.p.c.
  • Quando vi è conflitto tra rilievi tecnici (CTU o rilievo celerimetrico) e scritture private imprecise, i rilievi tecnici precisi prevalgono se il giudice di merito li ritiene più affidabili e motiva la scelta.
  • Se il muro è accertato essere interamente nel suolo di una sola proprietà, le norme che prevedono obblighi o prescrizioni per muri posti sul confine o fra fondi a dislivello (es. art. 887 c.c.) non si applicano.
  • Per rendere ammissibile un motivo per omesso esame di fatto è necessario: indicare il fatto storico, citare dove risulta dagli atti, spiegare come e quando fu discusso e dimostrare la sua decisività (ossia che avrebbe potuto mutare l'esito).
  • Chi propone ricorso in cassazione deve anche precisare quali norme di diritto si ritengono violate; una mera richiesta di riconsiderazione delle prove senza inquadramento normativo è destinata all'inammissibilità.
  • Mettere a punto e depositare rilievi tecnici accurati (rilievi celerimetrici, perizie contraddittorie) è essenziale nelle controversie su confini e muri: la maggiore precisione tecnica aumenta le probabilità di successo in sede di merito.

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