Cassazione Civile, Sentenza n. 12101/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello del Comune avverso la decisione della Commissione provinciale di Caserta: controversia sulla TARI anno 2017 relativa a uno stabilimento per produzione di imballaggi flessibili a Marcianise. La ricorrente contestava l'assoggettamento dell'intera superficie a TARI sostenendo, tra l'altro, che i rifiuti speciali erano smaltiti a proprie cure tramite ditta specializzata, che non esisteva o non era attivato il servizio comunale di raccolta per rifiuti speciali, che il regolamento comunale non poteva assimilare i rifiuti speciali agli urbani e prospettava vizi motivazionali e di omessa pronuncia, nonché la rilevanza di un giudicato favorevole relativo all'anno 2015
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'appello del Comune aveva effettivamente investito le rationes della decisione di primo grado, quindi non si era formato un giudicato interno; la motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, raggiungeva il 'minimum costituzionale' e non era affetta da nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia; il regolamento comunale poteva disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali ai fini TARI con criteri qualitativi e quantitativi e la contribuente non aveva provato la non-assimilabilità; l'onere probatorio in tema di esenzioni o riduzioni spetta al contribuente che invoca tali benefici (anche se si tratta di fatti negativi, la prova può essere data per presunzioni o fatti contrari); le norme che prevedono riduzioni del tributo per mancato svolgimento del servizio (art.1 commi 656-657 legge 147/2013 e art.26 regolamento comunale) si applicano a ipotesi di disfunzione o mancata effettuazione del servizio, non alle ipotesi di mancata istituzione o mancata attivazione del servizio; un giudicato favorevole su annualità precedente (2015) non era automaticamente vincolante per l'anno 2017 in assenza di carattere permanente dell'elemento accertato. Sono state inoltre condannate le spese a carico della ricorrente
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi 656 e 657
656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Prevede riduzioni del tributo per mancato svolgimento o mancata effettuazione della raccolta; la Corte interpreta che tali norme riguardano situazioni di disfunzione o limitazione territoriale del servizio e non le ipotesi di mancata istituzione o mancata attivazione del servizio.
Regolamento comunale (Comune di Marcianise), art. 26 commi 1-3
1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta... la tassa è dovuta... nella misura del 40 per cento. 2. La tassa è dovuta... nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio... 3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
Regolamenta riduzioni coerenti con la disciplina statale (20% e 40%) per mancato svolgimento o mancata effettuazione del servizio; applicabilità limitata ai casi di disfunzione/interruzione, non alla mancata istituzione/attivazione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59 comma 4
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona... il tributo è dovuto nella misura ridotta... in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta...
Analogo criterio alle norme successive: la riduzione si applica a servizio istituito e attivato ma non correttamente svolto; non disciplina la mancata istituzione/attivazione.
D.Lgs. 22/1997 art. 21 comma 2 (richiamato come criterio di riferimento per l'assimilazione)
Norma primaria cui il regolamento comunale si richiama per la possibilità di assimilare rifiuti speciali agli urbani; la Corte rileva la legittimità dell'assimilazione se fondata su parametri qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa primaria.
Art. 2697 cod. civ.
Principio della distribuzione dell'onere della prova: chi sostiene un fatto (anche negativo se costitutivo di un diritto) deve provarlo; la Corte conferma che il contribuente che invoca esenzioni o riduzioni deve provare le condizioni che legittimano l'agevolazione.
Artt. 112 e 132 cod. proc. civ.; art. 36 d.lgs. 546/1992
Norme richiamate in relazione ai vizi di motivazione e all'omessa pronuncia: la Corte specifica i requisiti per dedurre l'omessa pronuncia e per ottenere la nullità per motivazione apparente o insufficiente; inoltre richiama l'onere di autosufficienza del ricorso in cassazione.
Art. 360 cod. proc. civ. n. 3 e n. 4
Artt. invocati come base dei motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione/omessa pronuncia) e valutati dalla Corte nel rigetto dei mezzi.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione o una riduzione della TARI per mancata istituzione/attivazione del servizio deve provare tale circostanza; la semplice produzione di istanze non risposte può non essere sufficiente.
- Distinguere 'mancata istituzione/attivazione' del servizio (che impone prova favorevole da parte del contribuente) dalla 'mancata effettuazione' o 'interruzione/disfunzione' del servizio (per le quali le norme prevedono riduzioni percentuali del tributo: 20% o 40%).
- Regolamenti comunali possono disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani sulla base di criteri qualitativi e quantitativi conformi alla normativa primaria; il contribuente deve dimostrare la non-assimilabilità.
- Giudicato relativo a un precedente periodo d'imposta non è automaticamente vincolante per annualità successive se l'elemento accertato non ha carattere permanente; per far valere un giudicato in cassazione è necessario riprodurre il testo integrale della sentenza invocata per rispettare il principio di autosufficienza.
- In sede di cassazione, se la decisione di merito si regge su più ragioni autonome, il ricorrente deve censire tutte le rationes per ottenere l'annullamento; l'insuccesso su una rationes può rendere inammissibili o irrilevanti le ulteriori censure.
- Per dedurre vizi di motivazione o omessa pronuncia è necessario indicare con precisione gli atti e le eccezioni proposte in grado di mostrare la rilevanza e la decisività dell'omissione; il sindacato di legittimità verifica l'autosufficienza del ricorso.
- Se si contesta l'attività probatoria del giudice di grado d'appello (es. accettazione di una mera dichiarazione unilaterale dell'ente impositore), è possibile che la Cassazione ordini il rinvio per mancato rispetto delle regole sull'onere della prova, ma occorre documentare adeguatamente i fatti in sede di merito.
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