Cassazione Penale, Sentenza n. 15869/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della Corte d'appello di Torino che l'ha ritenuta colpevole di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di minaccia aggravata (originaria imputazione: tentato omicidio, poi derubricata). I motivi di cassazione dedotti sono: 1) carenza di motivazione e insufficienza della prova circa la reale natura dell'arma (nessun ritrovamento dell'arma o di bossoli; possibile arma giocattolo o scacciacani); 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione, basata su dichiarazioni ritenute inattendibili della persona offesa e di altri testi, con richiami all'assoluta affidabilità degli elementi probatori. La difesa ha inoltre sottolineato che l'unico testimone diretto sarebbe inaffidabile e che altri riscontri non sarebbero certi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione dei giudici di merito, che hanno valutato nel loro complesso le dichiarazioni di Dario Waisse e di altri testi, nonché intercettazioni, ritenendo compatibile l'assenza del ritrovamento dei bossoli con l'uso di una rivoltella o con la rimozione successiva. La Suprema Corte ha inoltre affermato che le dichiarazioni della persona offesa possono, se debitamente valutate e motivate, reggere da sole la decisione di condanna e che il ricorso della difesa si risolve in una mera rilettura alternativa degli stessi fatti, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena: 2 anni di reclusione e euro 3.000 di multa, non concessa la sospensione condizionale; risarcimento alla parte civile pari a euro 1) e sono state confermate le statuizioni di condanna alle spese.
Norme richiamate
Legge 3 ottobre 1967, n. 895 (disciplinante armi)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo anche in assenza del ritrovamento materiale dell'arma, sulla base di elementi indiziari e testimonianze coerenti
L'originaria imputazione di tentato omicidio (art. 56 in combinato con art. 575) è stata ritenuta non provata quanto al dolo omicidiario dai giudici di merito, che hanno derubricato la fattispecie a minaccia aggravata
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina il vizio di motivazione come motivo di cassazione; il giudice di legittimità ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione di merito è congrua, logica ed esaustiva
Codice di Procedura Penale, art. 192, comma terzo
La Corte osserva che le regole di cui all'art. 192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono sorreggere la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, art. 173
Richiamato in relazione ai limiti di riepilogo dei motivi in cassazione; utilizzato per inquadrare la sintesi dei motivi nei limiti consentiti
Massime di principio
- In assenza del ritrovamento materiale dell'arma, la prova può comunque essere ritenuta sufficiente se esistono dichiarazioni coerenti e riscontri indiziari logici (es. suono/sibilo di proiettile, danni compatibili, intercettazioni, dichiarazioni di testimoni).
- La mancata individuazione di bossoli non è decisiva: può essere giustificata da uso di rivoltella (che non lascia bossoli espulsi), da rimozione successiva oppure da indagini focalizzate su altri luoghi.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, se adeguatamente motivate e valutate, la base esclusiva per una condanna; il giudice deve però argomentare la loro credibilità e attendibilità intrinseca.
- La Cassazione ha poteri limitati nel sindacare le scelte valutative di fatto; non accoglie ricostruzioni alternative che si risolvono in una diversa valutazione delle prove, salvo manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.
- La difesa dovrebbe tempestivamente prospettare e documentare alternative probatorie rilevanti (ad es. prova che si trattasse di arma giocattolo, esami balistici, riscontri forensi) già nei gradi precedenti, perché argomentazioni nuove in Cassazione sono difficilmente efficaci.
- L'assenza dell'obbligo di verità per l'imputato non impedisce che le sue dichiarazioni a discarico siano valutate negativamente se contraddette da elementi oggettivi o da più dichiarazioni coerenti di terzi.
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