Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28934/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso davanti al Tribunale di Siracusa domande di accertamento della nullità di fideiussioni da essi rilasciate a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito, deducendo violazione della normativa antitrust, violazione degli obblighi di informazione e buona fede e mancanza di causa per eccesso di garanzia del credito; chiedevano inoltre l'accertamento della liberazione dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e, in via subordinata, la nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso, interessi ultralegali e usurari, illegittima capitalizzazione, nonché la nullità di contratti di conto corrente per clausole su costi, spese, jus variandi, commissione di massimo scoperto e valuta. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta, ritenendo che gli attori non avessero la qualità di consumatori e che quindi non operasse il foro speciale della disciplina consumeristica. Avverso tale decisione è stato proposto regolamento di competenza, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, termine applicabile anche se il provvedimento era stato emesso in forma di sentenza anziché di ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Tribunale, termine scaduto il 30 settembre 2024 tenuto conto della sospensione feriale, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 10 ottobre 2024. Ha inoltre precisato che la forma di sentenza, anziché di ordinanza, non incide sull'assoggettamento del provvedimento al regolamento necessario di competenza né fa venir meno l'onere di rispettare il relativo termine. Le spese sono state rimesse al giudice del merito e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza è soggetto al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato; la tardiva notificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La decorrenza e il rispetto del termine per il regolamento di competenza non dipendono dalla forma formale del provvedimento (sentenza o ordinanza), ma dalla sua sostanziale attitudine a decidere sulla competenza.
  • Quando il giudice di merito esclude la qualità di consumatore, il criterio di competenza previsto dalla disciplina consumeristica non è applicabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
  • Le statuizioni sulle spese del regolamento di competenza possono essere rimesse al giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.