Cassazione Civile, Ordinanza n. 28934/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso davanti al Tribunale di Siracusa domande di accertamento della nullità di fideiussioni da essi rilasciate a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito, deducendo violazione della normativa antitrust, violazione degli obblighi di informazione e buona fede e mancanza di causa per eccesso di garanzia del credito; chiedevano inoltre l'accertamento della liberazione dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e, in via subordinata, la nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso, interessi ultralegali e usurari, illegittima capitalizzazione, nonché la nullità di contratti di conto corrente per clausole su costi, spese, jus variandi, commissione di massimo scoperto e valuta. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta, ritenendo che gli attori non avessero la qualità di consumatori e che quindi non operasse il foro speciale della disciplina consumeristica. Avverso tale decisione è stato proposto regolamento di competenza, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, termine applicabile anche se il provvedimento era stato emesso in forma di sentenza anziché di ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Tribunale, termine scaduto il 30 settembre 2024 tenuto conto della sospensione feriale, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 10 ottobre 2024. Ha inoltre precisato che la forma di sentenza, anziché di ordinanza, non incide sull'assoggettamento del provvedimento al regolamento necessario di competenza né fa venir meno l'onere di rispettare il relativo termine. Le spese sono state rimesse al giudice del merito e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, secondo comma, c.p.c.
la comunicazione del provvedimento fa decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la notifica del ricorso per regolamento di competenza
il regolamento necessario di competenza è l'unico mezzo di impugnazione contro il provvedimento che statuisce sulla competenza, a prescindere dal nomen iuris o dalla forma adottata dal giudice
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la disciplina speciale della competenza invocata presuppone la qualità di consumatore, che il Tribunale ha escluso
norma richiamata nelle domande di merito relative alla liberazione del fideiussore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità
artt. 47, quinto comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per il deposito delle memorie nel procedimento di regolamento di competenza
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è soggetto al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato; la tardiva notificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- La decorrenza e il rispetto del termine per il regolamento di competenza non dipendono dalla forma formale del provvedimento (sentenza o ordinanza), ma dalla sua sostanziale attitudine a decidere sulla competenza.
- Quando il giudice di merito esclude la qualità di consumatore, il criterio di competenza previsto dalla disciplina consumeristica non è applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
- Le statuizioni sulle spese del regolamento di competenza possono essere rimesse al giudice del merito.
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