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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09165/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e reati già accertati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia (14/02/2020), con la doglianza che la decisione sarebbe stata omessa nonostante la produzione in difesa; 2) violazione dell'art. 133 c.p. per motivazione apparente nel trattamento sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il difensore non aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in primo grado e l'appello non conteneva allegazioni specifiche né la documentazione necessaria a sostegno della domanda, con richiamo al principio per cui in appello chi invoca la continuazione deve allegare elementi concreti ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha precisato che resta possibile proporre analoga istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato considerato infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, richiamando gli indici di commisurazione dell'art. 133 c.p. (gravità oggettiva della condotta, precedenti, modalità del trasporto dell'arma ecc.), confermando la pena inflitta in primo grado. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La norma sulla continuazione è stata richiamata come oggetto della censura; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e di allegazione ricada sulla parte che in appello invoca la continuazione, e che la semplice produzione di sentenze altrui non sia sufficiente senza deduzioni concrete

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nell'imputazione per il concorso di persone nel reato; la Corte non ha messo in discussione la responsabilità ma ha valutato aspetti procedurali e sanzionatori

  • art. 23, commi 3 e 4, L. 110/1975

    Norma relativa al porto e detenzione di arma da fuoco clandestina; la Corte ha confermato la valutazione della gravità del reato effettuata dai giudici di merito

  • art. 133 c.p.

    La norma sugli indici per la determinazione della pena è stata applicata dai giudici di merito e ritenuta adeguatamente motivata (gravità oggettiva, precedenti ecc.), ragion per cui la Corte di Cassazione ha respinto le censure sul trattamento sanzionatorio

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato quale norma che impone l'onere di allegazione in sede di impugnazione: la Corte ha affermato che in tema di continuazione la parte che intende ottenere il beneficio in appello deve fornire elementi specifici e concreti

  • art. 671 c.p.p.

    La Corte ha indicato che, pur essendo inammissibile la richiesta in appello per carenza di allegazioni, nulla osta a che l'imputato presenti analoga istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi di questa norma

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti ai sensi delle lettere indicate e li ha ritenuti infondati o manifestamente infondati

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in cassazione; conferma l'intervento del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la riproduzione dei motivi nel ricorso; la Corte ha riportato i motivi nei limiti previsti da tale disposizione

Massime di principio

  • In appello chi invoca il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; la mera produzione di sentenze pregresse o la generica richiesta non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità della domanda
  • Se la difesa non solleva in primo grado una determinata istanza (es. riconoscimento della continuazione), l'appello non può presumere la sua esistenza: è necessario che la domanda sia espressamente formulata e documentata in sede di impugnazione
  • La Corte di Cassazione non sindaca la valutazione del merito della pena se la motivazione della Corte territoriale è logica, coerente e richiama gli indici di cui all'art. 133 c.p.; le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti sono difficilmente accolte
  • Quando l'appello non è il luogo processuale idoneo per ottenere una tutela (per carenza di allegazioni o documentazione), il ricorrente può esperire il rimedio previsto presso il giudice dell'esecuzione (art. 671 c.p.p.) per ottenere il riconoscimento della continuazione o la ricalcolazione della pena
  • La mancata produzione o allegazione in modo puntuale di documenti decisivi nell'atto di impugnazione espone al rischio di inammissibilità o rigetto del motivo

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