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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10295/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Senegal originario della regione di Tambacoundia, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria. Aveva riferito di essere fuggito dalle violenze dei parenti paterni, musulmani, che avversavano la sua unione con una donna di diversa religione, dalla quale aveva avuto due figli. Dopo il diniego della Commissione territoriale, il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 22/2019 depositata il 3 gennaio 2019, aveva rigettato il gravame. La Corte territoriale aveva ritenuto poco verosimile il racconto personale e, quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007, escluso che la regione di provenienza fosse interessata da violenza indiscriminata, richiamando genericamente le più recenti agenzie di stampa e la cessazione, dal 2016, dell’instabilità legata al conflitto. Aveva inoltre escluso la protezione umanitaria per mancanza di particolare vulnerabilità, di significativa integrazione in Italia e di patologie non curabili nel Paese d’origine. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 e 3, comma 3, D.Lgs. n. 251/2007, lamentando l’omesso adempimento della cooperazione istruttoria officiosa e la mancata verifica della situazione di violenza e insicurezza in Senegal anche alla luce del rapporto Amnesty International 2017-2018. Con il secondo motivo, riferito alla protezione umanitaria, ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, per non avere la Corte valutato il percorso di integrazione avviato in Italia mediante contratti di lavoro a tempo determinato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: per valutare la protezione sussidiaria il giudice deve svolgere un’istruttoria officiosa sulle condizioni del Paese d’origine, apprezzando informazioni pertinenti e aggiornate e indicando le specifiche fonti dalle quali trae le conclusioni. La Corte d’appello aveva escluso la violenza indiscriminata sulla base di un generico richiamo alle «più recenti agenzie di stampa», senza menzionare le fonti informative utilizzate; la sentenza è stata quindi cassata. Il secondo motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato assorbito, poiché relativo a una forma di protezione subordinata a quella sussidiaria. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    La valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

    La valutazione della situazione del Paese d’origine richiede cooperazione istruttoria officiosa basata su informazioni pertinenti e aggiornate; il giudice deve indicare le specifiche fonti informative utilizzate e non può fondarsi su valutazioni generiche.

  • art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 251/2007

    La valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

    Nella verifica delle condizioni rilevanti per la protezione internazionale, l’accertamento delle condizioni del Paese d’origine deve fondarsi su informazioni aggiornate e specifiche, con indicazione delle fonti utilizzate.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    La sentenza impugnata, non avendo menzionato in alcun modo le fonti informative da cui ha tratto gli elementi per escludere la ricorrenza attuale di una situazione di violenza indiscriminata, per come allegata dal ricorrente, va dunque cassata.

    L’esclusione della situazione di violenza indiscriminata rilevante per la protezione sussidiaria non può basarsi su conclusioni prive dell’indicazione delle fonti informative che le sostengono.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il secondo motivo risulta assorbito, riguardando la forma di protezione minore di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, di per sè subordinata alla protezione sussidiaria.

    Nel caso deciso, l’esame della censura sulla protezione umanitaria è rimasto assorbito in quanto relativo a una forma di protezione considerata subordinata a quella sussidiaria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, non avendo la Corte d’appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria nella materia, verificando il grado di violenza indiscriminata e di insicurezza che caratterizza l’attuale situazione del Senegal, sulla base del rapporto annuale di Amnesty International 2017-2018.

    La disposizione è indicata quale parametro processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta dal ricorrente; la decisione accoglie la censura relativa alla cooperazione istruttoria e alle fonti sul Paese d’origine.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla protezione internazionale, il giudice deve accertare d’ufficio le condizioni socio-politiche del Paese d’origine mediante informazioni pertinenti e aggiornate al momento della decisione.
  • Quando decide sulla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, il giudice deve indicare le specifiche fonti informative dalle quali ha tratto le proprie conclusioni; il richiamo generico a notizie o fonti non identificate non soddisfa tale esigenza e può integrare motivazione apparente.
  • La censura relativa alla protezione umanitaria può restare assorbita quando l’accertamento della protezione sussidiaria, logicamente preliminare nel caso concreto, comporta la cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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