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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 26169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di diniego di condono (IVA per gli anni 1988-1997 e altri tributi). Questioni principali: (i) decorrenza e natura del termine estintivo (si deduceva l'applicabilità del termine quinquennale previsto per tributi aderenti al condono, con conseguente prescrizione della pretesa), (ii) effetto dei pagamenti effettuati dal contribuente (se da considerare pagamento parziale con diritto dell'Ufficio a recuperare soltanto la differenza oppure se il mancato pagamento di rate successive comporta la perdita del condono e il recupero dell'intero credito), (iii) presunta carenza/mancanza di motivazione dell'avviso di diniego (motivazione stereotipata/erronea), e (iv) dedotta decadenza del concessionario per mancato tempestivo recupero delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal contribuente. Ha dichiarato inammissibili vari motivi per vizi formali (uso di censure del previgente art.360 c.p.c., mancata indicazione delle norme violate, difetto dei requisiti di cui all'art.366 c.p.c., mancata specificazione dei punti che la C.T.R. avrebbe omesso di decidere). Sulla sostanza ha rilevato che la C.T.R. aveva esaminato e deciso le questioni di decadenza e prescrizione, affermando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale (corrente dalla presentazione dell'istanza di condono) e la non applicabilità del termine di decadenza ex DPR n.602/1973, art.25. Pertanto il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi oltre oneri) e sussistono presupposti per eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25

    La C.T.R. ha escluso l'applicabilità della disciplina di decadenza prevista da questo articolo al recupero delle somme in caso di diniego di condono; perciò non opera la decadenza speciale ma il termine prescrizionale ordinario.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni sul condono) - artt. 7, 8, 9, 15, 16

    Tali disposizioni sanciscono che, in ipotesi di mancato pagamento delle rate successive alla prima per il condono disciplinato dalla L. 289/2002, può configurarsi il mancato perfezionamento del condono con conseguente recupero dell'intero credito da parte dell'Amministrazione finanziaria (secondo l'assunto del ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la questione per vizio di ammissibilità).

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - artt. 9-bis e 12

    Il ricorrente sosteneva che queste disposizioni non prevedrebbero la perdita del condono per omissione di rate successive, sicché l'Ufficio potrebbe recuperare solo la differenza non pagata; la Corte ha rilevato che la questione non è stata correttamente trattata in cassazione per carenza di specificità e non l'ha accolta.

  • Codice di procedura civile - articolo 360 (previgente e nuovo), articolo 365, articolo 366

    La Corte ha richiamato il nuovo regime di legittimità (post riforma) che limita il sindacato sulla motivazione e richiede che i motivi di cassazione rispettino i requisiti formali; molti motivi del ricorrente sono stati dichiarati inammissibili per uso del previgente art.360 n.5, per mancata indicazione della norma violata e per omissione degli elementi richiesti dall'art.366 c.p.c.

  • Codice di procedura civile - articolo 112 e articolo 132

    Richiamati dalla parte ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura relativa alla mancata pronuncia su tutti i punti (art.112) e ha ricordato i limiti del sindacato sulla motivazione (art.132 c.p.c.).

  • Costituzione della Repubblica Italiana - articolo 111, comma 6

    Richiamato come parametro sul 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto; la Cassazione ha ribadito che soltanto gravi carenze della motivazione integrano vizio di legittimità.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Citato per gli effetti processuali relativi al contributo unificato e all'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente in relazione alla data di proposizione del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali norme.

Massime di principio

  • Se il condono non si perfeziona (per esempio per omesso adempimento delle condizioni previste dalla normativa applicabile), le somme eventualmente versate dal contribuente sono normalmente considerate come acconti e l'Amministrazione può agire per il recupero del credito residuo, salvo diversa specifica disciplina applicabile al singolo tipo di condono.
  • La disciplina della decadenza ex DPR n.602/1973, art.25, non trova automaticamente applicazione nelle ipotesi di diniego di condono: spesso si applica il termine prescrizionale ordinario (in molte ipotesi decennale, specie per IVA), ma va verificato caso per caso in base alla normativa che regola il condono e alla natura del tributo.
  • Per stabilire se il mancato pagamento delle rate comporta la perdita del condono e il recupero dell'intero credito, è fondamentale identificare esattamente quale legge e quali articoli regolano il condono richiesto (es. L. 289/2002 e sue distinzioni interne tra articoli). Non esiste regola generale applicabile a prescindere: occorre leggere la norma che ha disciplinato la sanatoria in concreto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali e sostanziali: indicare le norme specificamente ritenute violate, circostanziare i fatti decisivi, formulare censure tra quelle ammesse dall'art.360 c.p.c. aggiornato e indicare chiaramente quali punti la decisione di merito avrebbe omesso di esaminare. Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili salvo i ristretti casi di motivazione mancante, apparente o contraddittoria in modo manifesto.
  • Quanto alla motivazione degli atti amministrativi (avviso di diniego), per contestarla efficacemente bisogna dimostrare che la motivazione è generica, stereotipata o riferita a fatti non pertinenti e spiegare in che modo tale carenza abbia inciso sulla decisione; la mera affermazione generica di 'motivazione stereotipata' senza confronto puntuale con l'atto e con la motivazione del giudice non è sufficiente.

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