Sentenza del 17/11/2020 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
IMU - matrimonio dichiarato ab origine "nullo" - agevolazione "prima casa" - applicazione retroattiva - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discute se, a fronte di una sentenza del Tribunale Ecclesiastico che dichiara il matrimonio nullo ab origine e della successiva pronuncia della Corte d'Appello che ne dichiara l'esecutivita' in Italia, l'agevolazione IMU per la prima casa prevista dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 si applichi retroattivamente agli immobili in cui i coniugi hanno vissuto nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio. Il diritto canonico considera il matrimonio un sacramento suscettibile di dichiarazione di nullita' ab origine in presenza di vizi dirimenti; la questione e' se tale dichiarazione, una volta riconosciuta civilmente, incida sul diritto tributario con effetto retroattivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che aveva dichiarato la nullita' ab origine del matrimonio. In conseguenza, ha riconosciuto l'applicazione retroattiva dell'agevolazione IMU "prima casa" ex art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 in relazione ai due immobili nei quali i coniugi hanno abitato nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio dichiarato nullo. Il rifiuto del Comune e' stato quindi superato e il beneficio e' stato riconosciuto al ricorrente con gli effetti retroattivi conseguenti (adeguamento/ristoro tributario per i periodi interessati).
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011
La norma sulle agevolazioni 'prima casa' e' stata interpretata come applicabile anche con efficacia retroattiva quando la situazione soggettiva del contribuente (qui lo stato di coniuge) venga modificata, per effetto di una dichiarazione di nullita' matrimoniale ab origine, riconosciuta esecutiva dal giudice civile. In tal caso l'immobile posseduto dall'ex coniuge puo' rientrare nel regime agevolato per i periodi successivi alla dichiarazione di nullita'.
diritto canonico (principio della nullita' del matrimonio sacramentale)
Secondo il diritto canonico il matrimonio può essere dichiarato nullo ab origine se sussistono vizi dirimenti; tale dichiarazione e' elemento sostanziale che, se riconosciuto e reso esecutivo dalle autorita' civili competenti, incide sulle conseguenze patrimoniali e fiscali del rapporto matrimoniale ai fini tributari.
Massime di principio
- Una sentenza di nullita' matrimoniale emessa da un Tribunale Ecclesiastico, se riconosciuta ed esecutiva in Italia da un giudice civile (es. Corte d'Appello), puo' modificare retroattivamente la situazione soggettiva ai fini fiscali.
- Per l'applicazione di agevolazioni tributarie come l'IMU 'prima casa' conta la situazione risultante a livello civile dopo il riconoscimento della nullita'; la mera convivenza post-matrimoniale o la mancata separazione legale non impediscono il riconoscimento dell'agevolazione se il matrimonio e' stato dichiarato nullo ab origine.
- Il soggetto interessato deve ottenere il riconoscimento formale (esecutivita' o trascrizione) della sentenza ecclesiastica presso l'autorita' civile competente per poter far valere i riflessi fiscali.
- L'amministrazione comunale non puo' opponersi all'agevolazione quando il requisito soggettivo (non essere sposati) risulti da provvedimento giudiziale civile che ha reso esecutiva la dichiarazione di nullita'.
- E' opportuno conservare e produrre la documentazione integrale: sentenza del Tribunale Ecclesiastico, provvedimento di esecutivita' civile, eventuali trascrizioni negli uffici di stato civile o nei registri immobiliari, per ottenere l'effetto tributario e le eventuali rettifiche/ristori.
- In casi simili verificare sempre le scadenze e i termini previsti per istanze di rimborso o per rettifiche d'ufficio, nonche' l'eventuale necessità di ricorso amministrativo/giudiziario contro determinazioni comunali.
Testo integrale
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