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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 75 - Comm. Trib. II grado di Trento

Reddito delle persone fisiche e giuridiche - Accertamento - Elementi acquisiti nel corso di accessi presso istituti di credito - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva utilizzato le risultanze di conti correnti intestati al socio (socio unico) per imputare alla società movimentazioni finanziarie ritenute connesse al reddito societario. Il contribuente contestava l'accertamento sostenendo l'estraneità di quelle operazioni rispetto all'attività della società e la illegittimità di attribuire al patrimonio societario movimenti bancari riconducibili al socio.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo l'utilizzo da parte dell'Ufficio dei dati degli estratti conto dei soci per ricondurre operazioni al reddito della società a ristretta base azionaria. È stata affermata la presunzione legale secondo cui i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti possono essere imputati a ricavi societari quando sussiste sovrapposizione tra interessi personali e societari. Tuttavia la presunzione è rimborsabile: il contribuente può fornire prova contraria dell'estraneità delle singole operazioni anche tramite presunzioni semplici, conformemente al principio di libertà dei mezzi di prova. In definitiva l'attribuzione alla società delle movimentazioni del conto del socio unico è stata ritenuta legittima, salvo prova dell'estraneità fornita dal contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 32, primo comma, n. 2)

    L'art. 32, comma 1, n. 2 autorizza l'Ufficio a utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci e a riferire alla società le operazioni ritenute connesse al suo reddito, in considerazione della rilevante sovrapposizione tra interessi personali dei soci e interessi della società a ristretta base azionaria.

Massime di principio

  • Per società a ristretta base azionaria (es. s.r.l. con socio unico) c'è una presunzione che le operazioni sui conti correnti dei soci possano riflettersi sul reddito societario, data la possibile coincidenza degli interessi economici.
  • I dati degli estratti conto bancari producono una presunzione legale che i versamenti e i prelevamenti siano imputabili a ricavi; tale presunzione è però superabile dal contribuente con prova contraria.
  • Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'estraneità delle operazioni contestate, ma può farlo con diversi mezzi di prova, comprese presunzioni semplici, secondo il principio di libertà dei mezzi di prova.
  • È buona prassi, per evitare ricadute fiscali, mantenere separazione documentale e contabile tra operazioni personali dei soci e attività aziendale (conti distinti, documentazione contrattuale che giustifichi movimenti, registrazioni contabili dettagliate).
  • In situazioni analoghe, l'Amministrazione ha una posizione iniziale favorita dall'estratto conto; il contribuente dovrebbe produrre documenti probatori che chiariscano la natura e la destinazione delle somme (contratti, fatture, prove di finanziamento/personale, delibere societarie).

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