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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento

Agevolazione tributarie - Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare - Comunicazione ENEA - Doverosità - Decadenza - Possibilità di remissio in bonis.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'omessa comunicazione all'ENEA, senza avvalersi della remissio in bonis, determina la perdita del diritto alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. In sostanza il ricorso del contribuente è stato respinto e la detrazione è stata esclusa in ragione dell'inosservanza dell'obbligo informativo previsto dalla normativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non ha trasmesso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione all'ENEA contenente i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico, in violazione dell'art. 4, comma 1-bis, lett. b) del D.M. 19 febbraio 2007 (attuativo degli artt. 1, commi 348 e ss., della legge n. 296/2006). Non è stata effettuata la remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 16/2012. L'omessa trasmissione impedisce i controlli volti a verificare il concreto risparmio energetico e quindi la legittimità della detrazione.

Norme richiamate

  • D.M. 19 febbraio 2007, art. 4, comma 1-bis, lett. b)

    Impone l'obbligo di trasmissione all'ENEA dei dati sugli interventi entro 90 giorni dalla fine dei lavori; la mancata comunicazione impedisce i controlli sui risparmi energetici e giustifica la decadenza dalla detrazione.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, commi 348 e ss.

    Disciplina l'agevolazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico alla quale il D.M. 19/2007 fornisce disposizioni attuative; il beneficio è subordinato al rispetto degli obblighi informativi e documentali.

  • D.L. n. 16/2012, art. 2 (remissio in bonis)

    Prevede la possibilità di sanare determinate omissioni formali mediante la remissio in bonis, che se correttamente eseguita può evitare la perdita del beneficio; l'assenza di tale rimedio applicato dal contribuente impedisce la riammissione alla detrazione.

Massime di principio

  • La comunicazione all'ENEA è un obbligo sostanziale per l'accesso alle detrazioni per il miglioramento energetico: la sua omissione può comportare la perdita del beneficio.
  • La finalità dell'obbligo informativo è consentire i controlli sul concreto risparmio energetico; la normativa richiede quindi il rispetto formale e sostanziale delle procedure di comunicazione.
  • La remissio in bonis prevista dall'art. 2 del D.L. n. 16/2012 può sanare omissioni formali se applicabile e correttamente utilizzata; in caso di omissione verificare subito la possibilità di regolarizzazione.
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe tempestivamente raccogliere e conservare la documentazione comprovante l'intervento (fatture, attestazioni tecniche, data fine lavori) e, se omessa la comunicazione, valutare con un professionista l'adozione della remissio in bonis o altre forme di autotutela.
  • Nei contenziosi il giudice tende a privilegiare la correttezza degli obblighi informativi volti a prevenire frodi e ottenere l'effettivo perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.

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