Sentenza del 17/11/2020 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Dogane e Monopoli - Accise agevolate su gas naturale - Fruibilità dei termini per l'accisa agevolata - Ammissibilità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione del riconoscimento delle accise agevolate sul gas naturale fornito all'ASL per periodi antecedenti la data del 10.10.2014. La società deduceva che, in base a tre sentenze della Corte di Cassazione depositate il 06.11.2013, il diritto all'agevolazione dovesse essere riconosciuto anche per il periodo a partire dal 30.07.2014 e che quindi l'accisa sarebbe stata indebitamente pagata; si invoca inoltre l'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 che prevede il rimborso dell'accisa pagata in eccesso con la limitazione del biennio antecedente.
La decisione
I giudici di primo grado hanno ritenuto aperta la possibilità di riconoscere il beneficio anche per il periodo antecedente alla richiesta, purché il beneficiario integri la documentazione attestante il corretto impiego del prodotto (fornitura all'ASL). Si è rilevato che, in base all'interpretazione data dalla Corte di Cassazione e all'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995, l'accisa poteva risultare indebitamente pagata per il periodo in discussione. Tuttavia, in caso di richiesta di rimborso, resta operativa la limitazione temporale prevista dall'art. 14, comma 2 (biennio antecedente) e possono operare i limiti della prescrizione per le somme preesistenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 14
Prevede il diritto al rimborso dell'accisa pagata in eccesso con la limitazione al biennio antecedente; i giudici hanno applicato tale previsione evidenziando che, pur essendo riconoscibile l'agevolazione per periodi anteriori, la ripetibilità delle somme può essere limitata dalla predetta regola sul biennio e dalla prescrizione.
Corte di Cassazione, sentenze depositate il 06.11.2013
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il diritto al riconoscimento dell'agevolazione anche per il periodo a partire dal 30.07.2014; tale orientamento è stato utilizzato per sostenere che il diritto dell'istante al beneficio esisteva già per i periodi contestati.
Massime di principio
- Se la giurisprudenza di legittimità riconosce retroattivamente un beneficio fiscale, il contribuente può ottenere il riconoscimento anche per periodi anteriori, ma il rimborso delle somme versate in eccesso è comunque soggetto ai limiti temporali della norma (es. biennio previsto dall'art. 14, c.2 D.Lgs. 504/1995).
- La documentazione probatoria sull'effettivo impiego del prodotto (es. fornitura a soggetti destinatari dell'agevolazione come le ASL) è fondamentale: i giudici possono ammettere integrazioni documentali per dimostrare il diritto all'agevolazione anche per periodi antecedenti la richiesta.
- In caso di richiesta di rimborso, valutare sempre i termini di prescrizione e la decorrenza del diritto di ripetizione: parte dell'importo potrebbe non essere ripetibile se è già intervenuta la prescrizione.
- Quando vi siano decisioni della Corte di Cassazione conformi al diritto vantato, è opportuno citarle nel ricorso per sostenere il riconoscimento retroattivo del beneficio; tuttavia l'ammissione al rimborso concreto dipenderà dalla documentazione e dai limiti normativi temporali.
- Nel contenzioso amministrativo/tributario relativo ad agevolazioni su accise, è consigliabile chiedere alternativamente (i) riconoscimento dell'agevolazione per i periodi contestati con integrazione probatoria e (ii) rimborso per il biennio prescrivibile, riservandosi di approfondire la questione della prescrizione per le somme anteriori.
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