Sentenza del 17/11/2020 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento
Riscossione delle imposte mediante ruolo - Titolo esecutivo - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente contestava la legittimità della riscossione coattiva eseguita tramite ruolo/cartella, deducendo che l'obbligazione sottostante fosse prescritta e che mancassero i presupposti del titolo esecutivo
La decisione
la Corte ha affermato che il titolo esecutivo relativo alle entrate riscosse mediante ruolo è costituito dal ruolo reso esecutivo, sottoscritto dal titolare dell'Ufficio, e notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento (art. 17 d.lgs. n.46/1999 e art.49 DPR n.602/1973). Ha inoltre statuito che, in mancanza di una specifica previsione normativa diversa per l'azione di riscossione, il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo è decennale; conseguentemente, se l'azione di riscossione è esperita dopo il decorso del termine decennale (salvo interruzioni o sospensioni valide), l'azione è inefficace per prescrizione
Norme richiamate
d.lgs. n.46 del 1999
l'art.17 è interpretato nel senso che il ruolo reso esecutivo, firmato dal titolare dell'Ufficio, costituisce titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo
D.P.R. n.602 del 1973
l'art.49 è richiamato per confermare la funzione della cartella di pagamento come mezzo di notifica del titolo esecutivo
Massime di principio
- Il ruolo reso esecutivo e notificato mediante cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo quando è sottoscritto dal titolare dell'Ufficio; verificare sempre la regolarità formale della sottoscrizione e della notifica
- In mancanza di una specifica norma che stabilisca un diverso termine per l'azione di riscossione, il termine di prescrizione dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo è di 10 anni: quindi occorre calcolare i termini e verificare se l'azione sia stata intrapresa oltre tale periodo
- Controllare la data da cui decorre la prescrizione e le eventuali cause di interruzione o sospensione (es. riconoscimento del debito, atti interruttivi validi) che possono far decorrere nuovamente o sospendere il termine decennale
- Se la riscossione è promossa oltre il termine decennale e senza valide cause di interruzione, il contribuente può far valere la prescrizione per ottenere l'annullamento o l'inefficacia dell'azione coattiva
- Eventuali disposizioni speciali o deroghe normative prevalgono: dunque bisogna sempre verificare se per il tributo o per il procedimento specifico esistano termini diversi stabiliti da legge
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