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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento

Riscossione delle imposte mediante ruolo - Titolo esecutivo - Prescrizione decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente contestava la legittimità della riscossione coattiva eseguita tramite ruolo/cartella, deducendo che l'obbligazione sottostante fosse prescritta e che mancassero i presupposti del titolo esecutivo

La decisione

la Corte ha affermato che il titolo esecutivo relativo alle entrate riscosse mediante ruolo è costituito dal ruolo reso esecutivo, sottoscritto dal titolare dell'Ufficio, e notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento (art. 17 d.lgs. n.46/1999 e art.49 DPR n.602/1973). Ha inoltre statuito che, in mancanza di una specifica previsione normativa diversa per l'azione di riscossione, il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo è decennale; conseguentemente, se l'azione di riscossione è esperita dopo il decorso del termine decennale (salvo interruzioni o sospensioni valide), l'azione è inefficace per prescrizione

Norme richiamate

  • d.lgs. n.46 del 1999

    l'art.17 è interpretato nel senso che il ruolo reso esecutivo, firmato dal titolare dell'Ufficio, costituisce titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo

  • D.P.R. n.602 del 1973

    l'art.49 è richiamato per confermare la funzione della cartella di pagamento come mezzo di notifica del titolo esecutivo

Massime di principio

  • Il ruolo reso esecutivo e notificato mediante cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo quando è sottoscritto dal titolare dell'Ufficio; verificare sempre la regolarità formale della sottoscrizione e della notifica
  • In mancanza di una specifica norma che stabilisca un diverso termine per l'azione di riscossione, il termine di prescrizione dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo è di 10 anni: quindi occorre calcolare i termini e verificare se l'azione sia stata intrapresa oltre tale periodo
  • Controllare la data da cui decorre la prescrizione e le eventuali cause di interruzione o sospensione (es. riconoscimento del debito, atti interruttivi validi) che possono far decorrere nuovamente o sospendere il termine decennale
  • Se la riscossione è promossa oltre il termine decennale e senza valide cause di interruzione, il contribuente può far valere la prescrizione per ottenere l'annullamento o l'inefficacia dell'azione coattiva
  • Eventuali disposizioni speciali o deroghe normative prevalgono: dunque bisogna sempre verificare se per il tributo o per il procedimento specifico esistano termini diversi stabiliti da legge

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